Art. 2 
 
               Autorizzazione alla raccolta dei funghi 
 
  1.  L'autorizzazione  alla  raccolta  dei   funghi   ha   validita'
permanente su tutto il territorio regionale  e,  fatto  salvo  quanto
previsto  dal  comma  5,  e'  rilasciata  dalla  Direzione   centrale
competente in materia di risorse agricole e forestali, a  coloro  che
hanno compiuto sedici anni e hanno frequentato  un  corso  di  almeno
dodici ore e superato una prova orale riguardanti in particolare: 
  a) la conoscenza delle piu' comuni specie di funghi eduli e tossici
presenti in regione; 
  b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia; 
  c) norme,  divieti  e  comportamenti  inerenti  la  raccolta  e  il
trasporto dei funghi; 
  d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi. 
  2. I corsi di cui al  comma  1  possono  essere  organizzati  dalle
unioni territoriali intercomunali, di seguito unioni,  e  dai  gruppi
micologici aderenti alla Federazione regionale dei gruppi  micologici
del Friuli-Venezia Giulia. Almeno quattro ore dei corsi  sono  tenute
da micologi  in  possesso  dell'attestato  rilasciato  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  novembre  1996,  n.   686
(Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per   il   rilascio
dell'attestato di micologo). 
  3. La domanda per sostenere la prova orale e ottenere  il  rilascio
dell'autorizzazione e' presentata alla Direzione centrale  competente
in materia di risorse agricole e forestali entro il 31 maggio di ogni
anno corredata del certificato di frequenza del corso di cui al comma
1. 
  4. Gli ispettorati micologici di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento  concernente  la
disciplina della raccolta  e  della  commercializzazione  dei  funghi
epigei  freschi  e  conservati),  istituiti  presso  le  aziende  per
l'assistenza sanitaria, organizzano la prova orale di cui al comma  1
a seguito del ricevimento  dalla  Direzione  centrale  competente  in
materia di risorse agricole e forestali dei nominativi dei candidati,
senza oneri a carico dei medesimi. L'autorizzazione alla raccolta  e'
rilasciata entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'avvenuto
superamento della prova orale. 
  5.  L'autorizzazione  alla  raccolta   e'   rilasciata   senza   il
superamento della prova orale di cui al comma 1: 
  a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai  sensi  del
decreto del Ministro della sanita' n. 686/1996; 
  b)  ai  possessori  di  autorizzazione  alla   raccolta,   comunque
denominata, rilasciata ai sensi  della  normativa  vigente  in  altre
regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una
prova. 
  6.  Con  deliberazione  della   giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore  competente  in  materia  di   caccia,   sentiti   gli
ispettorati micologici, sono individuati: 
  a) l'elenco delle piu' comuni specie  di  funghi  eduli  e  tossici
presenti in regione ai fini della preparazione per la prova orale  di
cui al comma 1; 
  b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo  oggetto
della prova orale; 
  c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalita'  per
il rilascio.