Art. 2 Autorizzazione alla raccolta dei funghi 1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validita' permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e' rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, a coloro che hanno compiuto sedici anni e hanno frequentato un corso di almeno dodici ore e superato una prova orale riguardanti in particolare: a) la conoscenza delle piu' comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in regione; b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia; c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi; d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi. 2. I corsi di cui al comma 1 possono essere organizzati dalle unioni territoriali intercomunali, di seguito unioni, e dai gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia. Almeno quattro ore dei corsi sono tenute da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di micologo). 3. La domanda per sostenere la prova orale e ottenere il rilascio dell'autorizzazione e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali entro il 31 maggio di ogni anno corredata del certificato di frequenza del corso di cui al comma 1. 4. Gli ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le aziende per l'assistenza sanitaria, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito del ricevimento dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali dei nominativi dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi. L'autorizzazione alla raccolta e' rilasciata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto superamento della prova orale. 5. L'autorizzazione alla raccolta e' rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1: a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' n. 686/1996; b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova. 6. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sentiti gli ispettorati micologici, sono individuati: a) l'elenco delle piu' comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1; b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale; c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalita' per il rilascio.