Art. 3 Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale 1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale e' consentita a coloro che: a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2; b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla regione del contributo annuale. 2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui e' effettuato. 3. Durante l'attivita' di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identita', dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale. 4. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sono individuati: a) l'importo del contributo annuale che non puo' essere inferiore a 70 euro; b) le modalita' di versamento del contributo annuale.