Art. 3 
 
        Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale 
 
  1. La raccolta dei funghi  in  tutto  il  territorio  regionale  e'
consentita a coloro che: 
  a) sono  in  possesso  dell'autorizzazione  alla  raccolta  di  cui
all'art. 2; 
  b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla regione  del
contributo annuale. 
  2. Il versamento del contributo annuale consente  la  raccolta  per
l'anno solare in cui e' effettuato. 
  3. Durante l'attivita' di raccolta il raccoglitore deve  essere  in
possesso di documento di identita', dell'autorizzazione alla raccolta
e della ricevuta del versamento del contributo annuale. 
  4.  Con  deliberazione  della   giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore competente in materia di caccia, sono individuati: 
  a) l'importo del contributo annuale che non puo' essere inferiore a
70 euro; 
  b) le modalita' di versamento del contributo annuale.