Art. 4 
 
                 Raccolta dei funghi nel territorio 
                      delle unioni e dei comuni 
 
  1. La raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di
cui all'allegato C-bis della legge regionale n. 26/2014 e' consentita
a coloro che: 
  a) sono  in  possesso  dell'autorizzazione  alla  raccolta  di  cui
all'art. 2; 
  b) sono in possesso della ricevuta del  versamento  all'unione  del
contributo annuale determinato dalla giunta regionale in  misura  non
inferiore a 25 euro. 
  2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1  consente
la raccolta per l'anno solare in cui e' effettuato. 
  3. La raccolta  dei  funghi  entro  il  territorio  del  comune  di
residenza e' consentita a  titolo  gratuito  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2. 
  4. Durante l'attivita' di raccolta ai sensi dei  commi  1  e  3  il
raccoglitore deve essere  in  possesso  di  documento  di  identita',
dell'autorizzazione  alla  raccolta  di  cui  all'art.  2  e,   nella
fattispecie di cui al comma 1,  della  ricevuta  del  versamento  del
contributo annuale. 
  5. Al fine di incrementare  l'offerta  turistica  la  raccolta  dei
funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al  comma  1  e'
consentita anche ai non residenti in regione che non sono in possesso
dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 purche': 
  a) abbiano compiuto sedici anni; 
  b) siano in possesso della ricevuta del versamento  all'unione  del
contributo giornaliero, determinato dalla giunta regionale in  misura
non inferiore a 5 euro. 
  6. Il versamento del contributo giornaliero  consente  la  raccolta
solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui e' effettuato. 
  7. La raccolta dei funghi ai sensi del comma 5 e' consentita  entro
il limite massimo di dieci giorni all'anno. 
  8. Durante  l'attivita'  di  raccolta  ai  sensi  del  comma  5  il
raccoglitore deve essere in possesso  di  documento  di  identita'  e
della ricevuta del versamento di cui al comma 5. 
  9.  Con  deliberazione  della   giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore competente in materia di caccia, sono individuati  gli
importi dei contributi di cui ai commi  1  e  5  e  le  modalita'  di
versamento.