Art. 4 Raccolta dei funghi nel territorio delle unioni e dei comuni 1. La raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui all'allegato C-bis della legge regionale n. 26/2014 e' consentita a coloro che: a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2; b) sono in possesso della ricevuta del versamento all'unione del contributo annuale determinato dalla giunta regionale in misura non inferiore a 25 euro. 2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui e' effettuato. 3. La raccolta dei funghi entro il territorio del comune di residenza e' consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2. 4. Durante l'attivita' di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identita', dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale. 5. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 e' consentita anche ai non residenti in regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 purche': a) abbiano compiuto sedici anni; b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'unione del contributo giornaliero, determinato dalla giunta regionale in misura non inferiore a 5 euro. 6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui e' effettuato. 7. La raccolta dei funghi ai sensi del comma 5 e' consentita entro il limite massimo di dieci giorni all'anno. 8. Durante l'attivita' di raccolta ai sensi del comma 5 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identita' e della ricevuta del versamento di cui al comma 5. 9. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi dei contributi di cui ai commi 1 e 5 e le modalita' di versamento.