Art. 5 
 
              Raccolta dei funghi da parte di titolari 
                        e conduttori di fondi 
 
  1. I proprietari, i titolari di diritti  reali  di  godimento  e  i
conduttori  dei  fondi  possono  esercitare  la  raccolta  nei  fondi
medesimi  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  2  e  senza  il
versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli  articoli
3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 7. 
  2. I proprietari, i titolari di diritti  reali  di  godimento  e  i
conduttori dei fondi che intendono riservarsi la raccolta dei  funghi
delimitano il perimetro dei  terreni  apponendo  tabelle  predisposte
sulla base del  modello  approvato  con  decreto  del  direttore  del
servizio competente in  materia  di  funghi  e  pubblicato  sul  sito
internet della regione. 
  3. Su tutto il territorio regionale non e' consentita l'istituzione
di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.