Art. 6 Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione 1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonche' i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanita' n. 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversita'. 2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonche' i micologi possono richiedere per se' e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione: a) relazione descrittiva delle finalita', del periodo e del luogo della raccolta; b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiari che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1. 3. La validita' dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non puo' superare l'anno solare in cui e' rilasciata. 4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalita' di cui al presente articolo puo' essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata: a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione; b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa; c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1. 5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo. 6. Durante l'attivita' di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identita' e di copia dell'autorizzazione. 7. La raccolta di funghi per le finalita' di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA) non e' soggetta ad autorizzazione.