Art. 6 
 
Autorizzazione  alla  raccolta  dei  funghi  per   fini   espositivi,
               didattici, scientifici e di prevenzione 
 
  1. I dipendenti, i  collaboratori  e  gli  studenti  degli  enti  e
istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di  ricerca  o
sanitario, gli associati delle associazioni  micologiche,  nonche'  i
soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del
Ministro della sanita' n. 686/1996 possono  esercitare  gratuitamente
la raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di
prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata  dalla
Direzione centrale competente in materia di biodiversita'. 
  2. I legali rappresentanti  degli  enti,  degli  istituti  e  delle
associazioni micologiche di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  micologi
possono  richiedere  per  se'   e   per   ulteriori   dieci   persone
l'autorizzazione  alla  raccolta  per  fini  espositivi,   didattici,
scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione: 
  a) relazione descrittiva delle finalita', del periodo e  del  luogo
della raccolta; 
  b) dati  identificativi  delle  persone  per  le  quali  si  chiede
l'autorizzazione; 
  c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa),  nella
quale il legale rappresentante o il micologo dichiari che le  persone
per  le  quali  si  chiede  l'autorizzazione  sono  in  possesso  dei
requisiti soggettivi di cui al comma 1. 
  3.  La  validita'  dell'autorizzazione  alla  raccolta   per   fini
espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non puo' superare
l'anno solare in cui e' rilasciata. 
  4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalita' di cui
al presente articolo puo' essere  rilasciata  a  favore  degli  enti,
degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei  micologi
anche per il periodo  strettamente  connesso  alla  realizzazione  di
mostre, giornate  di  studio,  convegni  e  seminari.  In  tal  caso,
l'autorizzazione viene rilasciata: 
  a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2,  lettera
a), e dei dati identificativi  delle  persone  che  partecipano  alla
manifestazione; 
  b) per un  periodo  non  superiore  ai  tre  giorni  precedenti  la
manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa; 
  c) anche per un numero di persone superiore  a  quello  di  cui  al
comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui  al
comma 1. 
  5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente la  raccolta  di
massimo due esemplari di  ciascuna  delle  seguenti  specie:  Amanita
caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo. 
  6. Durante l'attivita' di raccolta il raccoglitore deve  essere  in
possesso di documento di identita' e di copia dell'autorizzazione. 
  7. La raccolta di funghi  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo svolta, nell'ambito dei  rispettivi  compiti  istituzionali,
dall'amministrazione  regionale,  dalle  Aziende   per   l'assistenza
sanitaria  (AAS)  e  dall'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA)  non  e'  soggetta  ad
autorizzazione.