Art. 7 Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi 1. La raccolta dei funghi e' in ogni caso consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno pro capite. 2. Il limite di cui al comma 1 puo' essere superato se il raccolto e' costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. 3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e' consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno per ciascuna persona che ha versato il contributo annuale o giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti il proprio nucleo familiare in numero non superiore a due.