Art. 7 
 
           Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi 
 
  1. La raccolta dei funghi e' in ogni caso consentita nel limite  di
tre chilogrammi al giorno pro capite. 
  2. Il limite di cui al comma 1 puo' essere superato se il  raccolto
e' costituito da un unico esemplare o da  un  solo  cespo  di  funghi
concresciuti. 
  3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 e' consentita nel limite di tre chilogrammi al  giorno
per  ciascuna  persona  che  ha  versato  il  contributo  annuale   o
giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti  il  proprio
nucleo familiare in numero non superiore a due.