Art. 8 Modalita' per la ricerca e la raccolta dei funghi 1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel rispetto delle seguenti modalita': a) la ricerca e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto; b) nella ricerca e' sempre vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione; c) la raccolta avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie ed evitando di danneggiare il micelio sottostante; d) non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno; e) all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati; f) non e' consentito riporre i funghi in borse di plastica; g) all'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti coloro che sono stati autorizzati alla raccolta a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione ai sensi dell'art. 6; h) non e' consentito distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualsiasi specie di fungo, anche non commestibile o velenoso.