Art. 8 
 
          Modalita' per la ricerca e la raccolta dei funghi 
 
  1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel
rispetto delle seguenti modalita': 
  a) la ricerca e' consentita da un'ora prima del  sorgere  del  sole
fino a un'ora dopo il tramonto; 
  b) nella ricerca e' sempre vietato l'uso  di  rastrelli,  uncini  o
altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno,  il
micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione; 
  c) la raccolta avviene cogliendo esemplari  interi  e  completi  di
tutte  le  parti  necessarie  alla  determinazione  della  specie  ed
evitando di danneggiare il micelio sottostante; 
  d) non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche  a  fini
di commercio, della cotica superficiale del terreno; 
  e) all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente  sul
posto e riposti in contenitori rigidi e aerati; 
  f) non e' consentito riporre i funghi in borse di plastica; 
  g) all'obbligo della pulizia sommaria non sono  tenuti  coloro  che
sono stati autorizzati alla raccolta a  fini  espositivi,  didattici,
scientifici e di prevenzione ai sensi dell'art. 6; 
  h) non e' consentito distruggere o  danneggiare  volontariamente  i
carpofori di qualsiasi specie di  fungo,  anche  non  commestibile  o
velenoso.