Art. 9 Divieti 1. E' vietata la raccolta dei seguenti esemplari: a) Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso; b) Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri. 2. E' vietata la raccolta nelle seguenti zone: a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione; b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari; c) fondi chiusi ai sensi dell'art. 841 del codice civile e quelli identificati dalle tabelle di cui all'art. 5, comma 2. 3. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di caccia, sentita la commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o piu' specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.