Art. 9 
 
                               Divieti 
 
  1. E' vietata la raccolta dei seguenti esemplari: 
  a) Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso; 
  b) Boletus edulis e  relativo  gruppo  con  diametro  del  cappello
inferiore a tre centimetri. 
  2. E' vietata la raccolta nelle seguenti zone: 
  a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali
e in biotopi di cui alla legge regionale 30  settembre  1996,  n.  42
(Norme in materia di parchi  e  riserve  naturali  regionali),  salva
diversa disposizione dei competenti organismi di gestione; 
  b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso  abitativo
adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la  raccolta  da  parte
dei proprietari; 
  c) fondi chiusi ai sensi dell'art. 841 del codice civile  e  quelli
identificati dalle tabelle di cui all'art. 5, comma 2. 
  3.  Con  deliberazione  della   giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore  competente  in  materia   di   caccia,   sentita   la
commissione scientifica regionale per la  micologia,  possono  essere
disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o piu' specie  di
funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano  motivi
di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie
in pericolo di estinzione.