Art. 2 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 le parole «attraverso lo strumento dei Piani di zona » sono sostituite dalle seguenti: «attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL)». 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' aggiunta la seguente: «d-bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilita' dei giocatori e al rispetto della legalita' e per la prevenzione della malavita organizzata.». 3. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 dopo le parole « assistenziali adeguati » sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti». 4. Per le finalita' previste dall'art. 5, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 1/2014 , come modificato dal comma 3 , e' autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' aggiunta la seguente: «g-bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attivita' nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attivita' di raccolta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931 , indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilita' reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.». 7. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' inserito il seguente: «2-bis. Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g-bis), e' esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.». 8. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 le parole «del marchio regionale "Slot-Free-FVG", » sono sostituite dalle seguenti: «di un marchio regionale» e le parole «disinstallano apparecchi per il gioco lecito» sono sostituite dalle seguenti: «disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito». 9. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' inserito il seguente: « 3-bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.». 10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 5, comma 3-bis, della legge regionale n. 1/2014 , come inserito dal comma 9 , si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi gia' previsti sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 11. I commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 sono abrogati. 12. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' sostituito dal seguente: « 6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attivita', di apparecchi per il gioco lecito.». 13. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' inserito il seguente: «6-bis. La legge di stabilita' regionale puo' determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'art. 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'art. 10, forme e misure di premialita' aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.». 14. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' abrogato. 15. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 e' aggiunto il seguente: « 8-bis. E' vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.».