Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
1/2014 le parole «attraverso lo strumento dei Piani di  zona  »  sono
sostituite dalle seguenti: «attraverso lo strumento dei Piani di zona
(PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL)». 
  2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale
n. 1/2014 e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis)  collabora  con  le  associazioni  di   categoria   degli
esercenti, le Camere di commercio, gli enti  e  le  associazioni  del
terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di
autoregolamentazione  per  responsabilizzare   gli   esercenti   alla
sorveglianza delle  condizioni  di  fragilita'  dei  giocatori  e  al
rispetto  della  legalita'  e  per  la  prevenzione  della   malavita
organizzata.». 
  3. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n.
1/2014 dopo le parole « assistenziali adeguati  »  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche attraverso l'istituzione di uno  specifico  numero
verde regionale per le segnalazioni e le richieste  di  aiuto  e  per
fornire un primo servizio di ascolto,  assistenza  e  consulenza  per
l'orientamento ai servizi competenti». 
  4. Per le finalita' previste dall'art.  5,  comma  2,  lettera  f),
della legge regionale n. 1/2014 , come modificato dal comma  3  ,  e'
autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro, suddivisa in ragione
di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2018 e 2019 a valere sulla  Missione  n.  12  (Diritti  sociali,
politiche sociali e  famiglia)  -  Programma  n.  4  (Interventi  per
soggetti a rischio di  esclusione  sociale)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2017-2019. 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela
della salute) -  Programma  n.  5  (Servizio  sanitario  regionale  -
investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale
n. 1/2014 e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle
sale scommesse e delle altre attivita' nei cui locali sono installati
apparecchi per il  gioco  lecito  o  viene  effettuata  attivita'  di
raccolta di scommesse ai sensi dell'art.  88  del  regio  decreto  n.
773/1931 , indicazioni di buone  pratiche  sul  gioco  d'azzardo  che
diano informazioni sulle probabilita' reali di vincita e un  test  di
verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.». 
  7. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n.  1/2014  e'
inserito il seguente: 
    «2-bis. Il materiale predisposto ai sensi del  comma  2,  lettera
g-bis), e' esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.». 
  8. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014 le parole
«del marchio  regionale  "Slot-Free-FVG",  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di  un  marchio  regionale»  e  le  parole  «disinstallano
apparecchi per il  gioco  lecito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«disinstallano volontariamente tutti  gli  apparecchi  per  il  gioco
lecito». 
  9. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n.  1/2014  e'
inserito il seguente: 
    « 3-bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti  nelle
scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio  di  cui  al
comma 3, nell'ottica della promozione del  benessere  sociale  e  del
coinvolgimento  della  cittadinanza.  Tali  progetti  possono  essere
finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e
l'Amministrazione   regionale,   con   l'adozione   degli   atti   di
programmazione annuale del Servizio sanitario regionale,  vi  destina
l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.». 
  10. Agli oneri derivanti dal disposto  di  cui  all'art.  5,  comma
3-bis, della legge regionale n. 1/2014 , come inserito dal comma 9  ,
si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi  gia'  previsti  sulla
Missione n. 13 (Tutela della  salute)  -  Programma  n.  1  (Servizio
sanitario  regionale  -  Finanziamento  ordinario  corrente  per   la
garanzia dei LEA) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  11. I commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014  sono
abrogati. 
  12. Il comma 6 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  1/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    « 6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti,  benefici  e  vantaggi
economici  regionali,  comunque  denominati,  da  parte  di  esercizi
pubblici,  commerciali,  circoli  privati  e  altri  luoghi  deputati
all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza,  nei
locali di tali attivita', di apparecchi per il gioco lecito.». 
  13. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014  e'
inserito il seguente: 
    «6-bis. La legge  di  stabilita'  regionale  puo'  determinare  a
favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'art. 6, comma
12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla
relazione  di  cui  all'art.  10,  forme  e  misure  di   premialita'
aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente
legislazione regionale.». 
  14. Il comma 7 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  1/2014  e'
abrogato. 
  15. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2014  e'
aggiunto il seguente: 
    « 8-bis. E' vietata la  concessione  di  spazi  pubblicitari  nei
locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della  Regione
diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.».