Art. 3 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. L'art. 6 della legge  regionale  n.  1/2014  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6 (Competenze dei  Comuni).  -  1.  Al  fine  di  tutelare  i
soggetti maggiormente  vulnerabili  e  di  prevenire  i  fenomeni  di
dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per
il gioco lecito, e' vietata  l'installazione  di  apparecchi  per  il
gioco  lecito  e  l'attivita'  di  raccolta  di  scommesse  ai  sensi
dell'art. 88 del regio decreto  n.  773/1931  entro  la  distanza  di
cinquecento metri da luoghi sensibili. 
  2. La distanza di cui al comma 1 e' misurata partendo dal centro in
basso della porta di ingresso al locale  interessato  e  seguendo  il
percorso pedonale piu' breve, nel rispetto del codice  della  strada,
fino al centro in basso della porta di ingresso del  luogo  sensibile
individuato. 
  3. Sono equiparati all'installazione di  apparecchi  per  il  gioco
lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1: 
    a)  il  rinnovo  del  contratto   stipulato   tra   esercente   e
concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; 
    b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente
concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione  del  contratto
in essere; 
    c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale  in  caso  di
trasferimento della sede dell'attivita'. 
  4. E' comunque sempre ammessa, nel corso di validita' del contratto
per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito gia'  installati,
la sostituzione dei medesimi per vetusta' o guasto. 
  5. E' altresi' ammesso il  nuovo  contratto  per  l'utilizzo  degli
apparecchi  per  il  gioco   lecito   stipulato   tra   esercente   e
concessionario in caso di subingresso  nell'attivita',  se  ricorrono
tutte le seguenti condizioni: 
    a) il nuovo contratto e' stipulato dall'esercente subentrante con
lo stesso concessionario; 
    b) non vengono  mutate  le  precedenti  condizioni  contrattuali,
compresa la durata del contratto; 
    c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per  il  gioco  lecito
del precedente esercente; 
    d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello  stesso  esercizio
in cui erano precedentemente installati. 
  6. Ogni installazione di apparecchi per il gioco  lecito  e  ognuna
delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e' comunicata dal  titolare
dell'attivita' al Comune territorialmente competente. Nei casi di cui
al  comma  4,  la  comunicazione  specifica  le  cause  che   rendono
necessaria la sostituzione degli apparecchi. 
  7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono inoltrate allo sportello
unico per le attivita' produttive  e  per  le  attivita'  di  servizi
competente, di seguito SUAP, con le modalita' di cui all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della  disciplina
sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformita'
alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in  materia
di sportello unico per le attivita' produttive e  semplificazione  di
procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e  al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 
  8. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per  il  gioco
lecito e delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5  e'  inoltrata  al
SUAP  entro  dieci  giorni  dalla   installazione   dell'apparecchio,
compreso il caso di sostituzione per vetusta' o guasto, o dal rinnovo
o  stipulazione  di  un  nuovo  contratto.   In   caso   di   mancata
comunicazione,  la   sostituzione   dell'apparecchio   si   considera
installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui al  comma
1. 
  9. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili  in  cui
si applica il divieto di cui al comma 1,  tenuto  conto  dell'impatto
dell'installazione  degli  apparecchi   per   il   gioco   lecito   e
dell'attivita'  di  raccolta  di  scommesse  sul  contesto  e   sulla
sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi  con  la  viabilita',
l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 
  10. A soli fini di pubblicita' e ferma restando l'applicazione  del
divieto di cui ai commi 1 e  9,  i  Comuni  predispongono  e  rendono
pubblico  un  elenco  dei  luoghi  sensibili  presenti  sul   proprio
territorio, come individuati ai sensi dell'art. 2 e del comma  9  del
presente articolo. 
  11.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   qualora
l'insediamento dell'attivita' qualificata  come  luogo  sensibile  ai
sensi della presente legge sia successivo  alla  installazione  degli
apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento  dell'attivita'  di
raccolta di scommesse. 
  12. I Comuni stabiliscono gli  orari  di  apertura  delle  sale  da
gioco, in particolare per le sale giochi  autorizzate  non  oltre  le
tredici ore giornaliere di tutti i  giorni,  compresi  i  festivi,  e
negli altri esercizi commerciali ove  gli  apparecchi  per  il  gioco
lecito sono installati quali attivita'  complementari  non  oltre  le
otto ore  giornaliere,  contemperando  le  esigenze  delle  attivita'
economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro  urbano,
della viabilita', dell'inquinamento acustico, della quiete  pubblica,
del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela  dei
minori e delle persone piu' deboli. I Comuni stabiliscono altresi' le
relative sanzioni amministrative, in caso di mancato  rispetto  degli
stessi, tenendo conto delle esigenze di  tutela  di  cui  al  periodo
precedente. 
  13. I Comuni intervengono  nella  presa  in  carico  delle  persone
affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per  gli  aspetti  di
tutela sociale, anche promuovendo  qualora  necessario  l'attivazione
dell'istituto dell'amministratore di sostegno. 
  14. I Comuni promuovono reti di  collaborazione  con  associazioni,
volontari, Aziende sanitarie, mediante  l'attivazione  di  iniziative
culturali e di socializzazione, formazione e informazione,  condivise
nei Piani di zona (PDZ), per la prevenzione e il contrasto al GAP. 
  15.  I  Comuni  assicurano  alle   autorita'   statali   competenti
informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio
al fine di garantire il migliore  espletamento  degli  interventi  di
prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze  dell'Ordine
e delle Polizie locali. 
  16. I Comuni possono prevedere forme premiali per  i  soggetti  che
espongono il marchio di cui all'art. 5, comma 3. 
  17. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve  essere  indicata,
in modo che risulti chiaramente leggibile: 
    a) la data del collegamento alle  reti  telematiche  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; 
    b) la data di scadenza del contratto stipulato  tra  esercente  e
concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; 
    c) i riferimenti del numero verde regionale di  cui  all'art.  5,
comma 2, lettera f). 
  18.  E'  vietata   qualsiasi   attivita'   pubblicitaria   relativa
all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. 
  19. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo  di
apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110,  comma
7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931. 
  20. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per  il
gioco  lecito  non  devono  essere  oscurate  con  pellicole,  tende,
manifesti o altro oggetto. 
  21. Al fine di evitare la diffusione del  fenomeno  del  GAP  e  di
garantirne il  monitoraggio,  i  Comuni  esercitano  le  funzioni  di
vigilanza e controllo sui locali in cui  sono  installati  apparecchi
per il gioco lecito o viene svolta l'attivita' di cui al comma 1.».