Art. 4 
 
Inserimento degli articoli 8-bis e 8-ter  nella  legge  regionale  n.
                               1/2014 
 
  1. Dopo l' art. 8 della legge regionale n. 1/2014 sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Art. 8-bis (Variazioni all'aliquota IRAP). - 1.  A  decorrere  dal
periodo  di  imposta  in  corso  al  1°   gennaio   2018   l'aliquota
dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   (IRAP)   e'
maggiorata  dello  0,92  per  cento  per   gli   esercizi   pubblici,
commerciali e i  circoli  privati  nei  cui  locali  sono  installati
apparecchi per il gioco lecito. 
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1°  gennaio  2018
l'aliquota IRAP e' ridotta dello 0,92  per  cento  per  gli  esercizi
pubblici,  commerciali   e   i   circoli   privati   che   provvedono
volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti  gli
apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota e' applicata
per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui e' avvenuta la
disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica  alle  sale
scommesse. 
  3. La riduzione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica  ai
sensi della normativa europea in materia di aiuti  "de  minimis",  di
cui ai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de
minimis". 
  4. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la
presentazione della dichiarazione IRAP di cui all'art. 19 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), per i periodi di imposta  di  cui  al
comma   2,   sono   tenuti   a   inoltrare    in    via    telematica
all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 4,
della legge regionale 30 dicembre  2009,  n.  24  (Legge  finanziaria
2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis". 
  Art. 8-ter (Incentivi per la  riconversione  delle  sale  ospitanti
apparecchi per il gioco lecito). - 1. L'Amministrazione regionale  e'
autorizzata a concedere contributi finalizzati alla  copertura  delle
spese di riconversione delle sale ospitanti  gli  apparecchi  per  il
gioco lecito, in favore degli  esercizi  pubblici,  commerciali,  dei
circoli privati e di altri luoghi deputati  all'intrattenimento,  che
scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito. 
  2.  Con  regolamento  regionale  sono  determinati  i  criteri,  le
condizioni e le modalita' di presentazione delle domande, nonche'  le
modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1. 
  3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento
descritto nella domanda di contributo  per  l'acquisto  di  arredi  e
attrezzature  finalizzati  alla  pratica   di   discipline   sportive
associate riconosciute dal  CONI  o  per  lavori  di  ammodernamento,
ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla
presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione  del
rendiconto dal soggetto richiedente il contributo. 
  4. I contributi di cui al  comma  1  sono  concessi  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti  "de  minimis",  nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di
5.000 euro. Dalla spesa  ammissibile  rimane  in  ogni  caso  esclusa
l'imposta sul valore aggiunto (IVA).». 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 8-ter della legge  regionale
n. 1/2014, come inserito dal comma 1,  e'  autorizzata  la  spesa  di
50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla  Missione  n.  13  (Tutela
della salute) -  Programma  n.  1  (Servizio  sanitario  regionale  -
Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n.  13
(Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario  regionale
- Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019.