Art. 5 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole
« di cui all'art. 6, commi 1, 3 e  8-bis,  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 6, commi 1,  9  e  19,»  e  le  parole  «,
nonche' in caso di reiterazione  delle  violazioni  alla  sospensione
dell'esercizio  dell'attivita'  da  dieci  a  sessanta  giorni»  sono
soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole
«del divieto di cui all'art. 6, comma 8, e' soggetta» sono sostituite
dalle seguenti: «dei divieti di cui all'art. 6, commi 18 e 20,  e  la
violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2-bis,  e  di  cui
all'art. 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette». 
  3. Al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale  n.  1/2014  le
parole «di cui all'art. 6,  comma  7-bis,  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 6,  comma  17,»  e  le  parole  «  di  cui
all'art.  6,  comma  2-bis»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli». 
  4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n.  1/2014
e' inserito il seguente: 
    « 2-ter. In caso di  reiterazione  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo, ai sensi dell'art. 8-bis della legge  24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),  le  relative  sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima  e  massima.  In
caso di reiterazione delle violazioni di cui al  comma  1,  oltre  al
pagamento della  sanzione  pecuniaria,  e'  disposta  la  sospensione
dell'attivita' dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato
da dieci a sessanta giorni.». 
  5. Il comma 3 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  1/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984,
n.  1  (Norme  per  l'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
regionali), e ne incamerano  i  relativi  proventi,  destinandoli  al
finanziamento delle attivita' di vigilanza  e  di  controllo  di  cui
all'art. 6, comma 21.».