Art. 5 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole « di cui all'art. 6, commi 1, 3 e 8-bis, » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 6, commi 1, 9 e 19,» e le parole «, nonche' in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attivita' da dieci a sessanta giorni» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole «del divieto di cui all'art. 6, comma 8, e' soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti di cui all'art. 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2-bis, e di cui all'art. 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette». 3. Al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 le parole «di cui all'art. 6, comma 7-bis, » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 6, comma 17,» e le parole « di cui all'art. 6, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli». 4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 e' inserito il seguente: « 2-ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, e' disposta la sospensione dell'attivita' dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.». 5. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 e' sostituito dal seguente: «3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'art. 6, comma 21.».