Art. 6 
 
      Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. L' art. 10 della legge regionale n.  1/2014  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10 (Clausola valutativa). -  1.  La  Giunta  regionale  rende
conto  periodicamente  al  Consiglio  regionale  delle  modalita'  di
attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti  in  termini
di contributo alla prevenzione del  gioco  d'azzardo  patologico,  di
tutela delle categorie di  soggetti  maggiormente  vulnerabili  e  di
contenimento dei costi sociali del gioco. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale,
avvalendosi anche  dei  dati  e  delle  informazioni  prodotte  dalle
Aziende sanitarie,  dai  Comuni  e  dagli  altri  soggetti  coinvolti
nell'attuazione  della  presente   legge,   presenta   al   Consiglio
regionale, con cadenza  triennale,  una  relazione  che  fornisce  in
particolare le seguenti informazioni: 
    a) un quadro generale dell'andamento del  fenomeno  del  gioco  a
rischio  di  sviluppare  dipendenza  nel  territorio  regionale,  con
particolare riferimento  alla  diffusione  sul  territorio  regionale
degli apparecchi per il gioco lecito; 
    b) una descrizione degli interventi di formazione,  informazione,
sensibilizzazione  e  promozione  di  stili   di   vita   alternativi
realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione; 
    c) informazioni quantitative relative alle  attivita'  che  hanno
ottenuto il marchio regionale di cui all'art. 5, comma 3, e  la  loro
distribuzione sul territorio regionale; 
    d) le eventuali forme di premialita' attivate dai Comuni a favore
delle attivita' che espongono il marchio regionale di cui all'art. 5,
comma 3; 
    e)  l'effetto  sulle  entrate  del   bilancio   regionale   delle
variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis e il numero delle
attivita' interessate; 
    f) il numero annuo delle sanzioni  amministrative  comminate  dai
Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti  e  la  loro  destinazione
alle finalita' previste; 
    g) l'andamento e la distribuzione territoriale  della  domanda  e
dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della  dipendenza
da gioco. 
  3. La relazione di cui al comma 2  e'  resa  pubblica,  insieme  ai
documenti  consiliari  che  ne  concludono  l'esame,  in  particolare
mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.».