Art. 6 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2014 1. L' art. 10 della legge regionale n. 1/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Clausola valutativa). - 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito; b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione; c) informazioni quantitative relative alle attivita' che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'art. 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale; d) le eventuali forme di premialita' attivate dai Comuni a favore delle attivita' che espongono il marchio regionale di cui all'art. 5, comma 3; e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis e il numero delle attivita' interessate; f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalita' previste; g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco. 3. La relazione di cui al comma 2 e' resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.».