Art. 7 Disposizioni finali e transitorie 1. Le attivita' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1/2014 , come sostituito dall'art. 3, nei termini di seguito indicati: a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse; b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attivita'. 2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2014, come modificato dall'art. 5. 3. In sede di prima applicazione dell'art. 6, comma 10, della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 3, i Comuni pubblicano l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il requisito di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 2, non si applica ai procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e' inserita la seguente: « c-bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonche' delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;». 6. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2006, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c-bis), che puo' applicarsi cumulativamente con non piu' di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo». 7. In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2014 nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2017. 8. Per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'esclusione delle sale scommesse, la riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2014 si applica a condizione che la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito sia effettuata almeno un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b) . 9. Il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8-ter della legge regionale n. 1/2014, come inserito dall'art. 4, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Ovunque ricorrono nella legge regionale n. 1/2014 le parole «Aziende per i servizi sanitari», le stesse sono sostituite dalle seguenti: «Aziende sanitarie». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 17 luglio 2017 SERRACCHIANI (Omissis).