Art. 7 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Le attivita' in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge si adeguano al divieto di cui  all'art.  6,  comma  1,
della legge regionale n. 1/2014 , come sostituito  dall'art.  3,  nei
termini di seguito indicati: 
    a) entro cinque anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse; 
    b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge nel caso di qualsiasi altra attivita'. 
  2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al  comma  1  comporta
l'applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e
2-ter dell'art. 9 della legge regionale n.  1/2014,  come  modificato
dall'art. 5. 
  3. In sede di prima applicazione dell'art. 6, comma 10, della legge
regionale n. 1/2014, come sostituito dall'art. 3, i Comuni pubblicano
l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'art. 2 della legge regionale
n. 1/2014, come sostituito dall'art. 1, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Il requisito di cui all'art. 5, comma 6, della  legge  regionale
n.  1/2014,  come  sostituito  dall'art.  2,  non   si   applica   ai
procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti,  benefici
e vantaggi economici regionali, comunque denominati,  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
18 gennaio 2006, n.  2  (Legge  finanziaria  2006),  e'  inserita  la
seguente: 
    «  c-bis)  dello  0,92  per  cento  per  gli  esercizi  pubblici,
commerciali e i circoli privati che provvedono  volontariamente  alla
disinstallazione dai propri locali di tutti  gli  apparecchi  per  il
gioco lecito di cui all'art. 110,  comma  6,  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla  legge  regionale
14  febbraio  2014,  n.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione,   il
trattamento e il  contrasto  della  dipendenza  da  gioco  d'azzardo,
nonche' delle problematiche e patologie  correlate),  e  dalla  legge
regionale 17 luglio 2017, n. 26;». 
  6. Al comma 7 dell'art. 2 della legge  regionale  n.  2/2006,  sono
aggiunte, in fine, le parole: «, salva la riduzione di cui  al  comma
1, lettera c-bis), che puo' applicarsi cumulativamente con  non  piu'
di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo». 
  7. In sede di prima applicazione, per la fruizione della  riduzione
dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis  della  legge  regionale  n.
1/2014 nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  1°  gennaio  2018,  la
disinstallazione  degli  apparecchi  da  gioco  lecito  deve   essere
effettuata entro il 31 dicembre 2017. 
  8. Per gli esercizi pubblici, commerciali e i  circoli  privati  in
attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge,  ferma
restando   l'esclusione   delle   sale   scommesse,   la    riduzione
dell'aliquota IRAP di cui all'art. 8-bis  della  legge  regionale  n.
1/2014  si  applica  a  condizione  che  la  disinstallazione   degli
apparecchi da gioco lecito sia effettuata almeno un anno prima  della
scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b) . 
  9. Il regolamento di cui al comma 2  dell'art.  8-ter  della  legge
regionale n. 1/2014, come inserito dall'art. 4,  e'  approvato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Ovunque ricorrono nella legge regionale  n.  1/2014  le  parole
«Aziende per i servizi sanitari», le  stesse  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Aziende sanitarie». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Data a Trieste, addi' 17 luglio 2017 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  (Omissis).