Allegato Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneita' all'esercizio di impresa ricettiva di cui all'art. 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'articolo 62 della medesima legge regionale. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva, nonche' le materie dell'esame ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale). Art. 2. Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva 1. Le commissioni giudicatrici istituite ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 2/2002 durano in carica quattro anni e sono composte da: a) il Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede; b) un rappresentante dell'Amministrazione regionale o un suo sostituto; c) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori o un suo sostituto; d) un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione e' ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto; e) un rappresentante dell'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione e' ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto; f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione e' ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto previo accordo; g) un docente di merceologia o un esperto in materia 2. Funge da Segretario della commissione giudicatrice un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La commissione si riunisce di norma ogni tre mesi, tenuto anche conto del numero delle domande di ammissione all'esame di idoneita' all'esercizio di impresa ricettiva. Art. 3. Materie dell'esame di idoneita' 1. L'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva consiste in una prova orale vertente sulle seguenti materie: a) legislazione turistica; b) legislazione sanitaria; c) legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale; d) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande; e) obblighi fiscali, tributi e norme di contabilita' aziendale; f) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato. 2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura indica, nell'ambito delle materie di cui al comma 1, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalita' per la loro effettuazione. Art. 4. Norma transitoria 1. Le commissioni giudicatrici gia' istituite ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128 (Regolamento concernente le modalita' di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicita', le modalita' di fissazione e applicazione dei prezzi, nonche' la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.) continuano ad operare sino alla loro naturale scadenza. Art. 5. Abrogazione del DPReg.128/2002. 1. Il DPReg. 128/2002 e' abrogato. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani