Allegato 
 
Regolamento concernente la  composizione  e  il  funzionamento  delle
  commissioni giudicatrici per l'esame di idoneita' all'esercizio  di
  impresa ricettiva di cui  all'art.  90  della  legge  regionale  16
  gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche  e  del
  turismo congressuale), ai sensi  dell'articolo  62  della  medesima
  legge regionale. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il  presente  regolamento  disciplina  la  composizione  e  il
funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneita'
all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva, nonche' le materie
dell'esame ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 16 gennaio
2002, n. 2 (Disciplina delle professioni  turistiche  e  del  turismo
congressuale). 
 
                               Art. 2. 
 
Composizione  e  funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici  per
l'esame  di  idoneita'  all'esercizio   dell'attivita'   di   impresa
                              ricettiva 
 
    1. Le commissioni giudicatrici istituite ai  sensi  dell'art.  90
della legge regionale 2/2002 durano in carica  quattro  anni  e  sono
composte da: 
    a) il Segretario generale della Camera di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura  o  un  suo  sostituto  di  qualifica  non
inferiore all'ottava, che la presiede; 
    b) un rappresentante  dell'Amministrazione  regionale  o  un  suo
sostituto; 
    c) un  esperto  di  gestione  di  strutture  ricettive  designato
dall'Associazione provinciale degli albergatori o un suo sostituto; 
    d) un rappresentante dell'Azienda per i  servizi  sanitari  nella
cui circoscrizione e' ubicata  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura o un suo sostituto; 
    e) un rappresentante  dell'Ispettorato  territoriale  del  lavoro
nella  cui  circoscrizione  e'  ubicata  la  Camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto; 
    f)  un  rappresentante  dell'Agenzia  delle  entrate  nella   cui
circoscrizione  e'  ubicata  la  Camera  di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura o un suo sostituto previo accordo; 
    g) un docente di merceologia o un esperto in materia 
    2.  Funge  da  Segretario  della  commissione   giudicatrice   un
dipendente  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura. 
    3. La commissione si riunisce di  norma  ogni  tre  mesi,  tenuto
anche conto del numero  delle  domande  di  ammissione  all'esame  di
idoneita' all'esercizio di impresa ricettiva. 
 
                               Art. 3. 
 
                   Materie dell'esame di idoneita' 
 
    1. L'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita'  di  impresa
ricettiva  consiste  in  una  prova  orale  vertente  sulle  seguenti
materie: 
    a) legislazione turistica; 
    b) legislazione sanitaria; 
    c) legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale; 
    d) legislazione in materia  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande; 
    e) obblighi fiscali, tributi e norme di contabilita' aziendale; 
    f) organizzazione,  amministrazione,  controllo  di  gestione  ed
adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato. 
    2. La Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
indica, nell'ambito delle materie di cui al comma  1,  gli  argomenti
che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i  termini  e  le
modalita' per la loro effettuazione. 
 
                               Art. 4. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Le  commissioni  giudicatrici  gia'  istituite  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Regione  7  maggio  2002,   n.   128
(Regolamento concernente le modalita' di rilascio e i  requisiti  del
provvedimento di classificazione e  di  autorizzazione  all'esercizio
delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche  della  loro
denominazione, del segno distintivo e della pubblicita', le modalita'
di fissazione e applicazione dei prezzi, nonche' la composizione e il
funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneita'
all'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  ricettiva  e  le  materie
dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale  16
gennaio 2002, n. 2.) continuano ad operare sino  alla  loro  naturale
scadenza. 
 
                               Art. 5. 
 
                   Abrogazione del DPReg.128/2002. 
 
    1. Il DPReg. 128/2002 e' abrogato. 
 
                               Art. 6. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani