Allegato Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), che concorrono a sostenere finanziariamente prestazioni e servizi destinati ai soggetti non autosufficienti di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Art. 2. Destinatari 1. Soggetti destinatari della ripartizione del FAP sono gli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 6/2006. Art. 3. Individuazione quote e finalita' 1. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, le risorse stanziate per l'annualita' successiva nel bilancio pluriennale della Regione sono cosi' suddivise: a) prioritariamente e' riservata una quota pari al 7,5% per le finalita' previste all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2015, n. 7 (Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); b) la rimanente disponibilita' e' destinata agli altri interventi previsti nel decreto del Presidente della Regione n. 7/2015. Art. 4. Criteri e modalita' di riparto 1. La quota di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' ripartita sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale. 2. La quota di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' cosi' ripartita: a) il 40% sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale; b) il 60% sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale. 3. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma 2, gli EEGG destinano non meno del 15% al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 7/2015. 4. Le eventuali ulteriori risorse sono ripartite, nel secondo semestre di ogni anno, sulla base del fabbisogno dichiarato dagli EEGG. 5. Ai fini del riparto di cui al comma 4, entro il 31 luglio di ogni anno gli EEGG trasmettono alla Regione una comunicazione contenente la quantificazione delle risorse ritenute necessarie per soddisfare per l'intero anno gli assistiti gia' in carico, nonche' la quantificazione delle risorse ritenute necessarie per la copertura dei casi inseriti nelle liste d'attesa inviate alla Regione al 30 giugno, in conformita' al comma 4, dell'art. 13, del decreto del Presidente della Regione n. 7/2015. 6. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 4 viene effettuata con priorita' ai casi gia' in carico e quindi a copertura dei casi in lista d'attesa, con precedenza per quelli con il punteggio piu' elevato attribuito secondo lo schema di cui all'allegato E del decreto del Presidente della Regione n. 7/2015. Art. 5. Rendicontazione e monitoraggio 1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. 2. Con il medesimo decreto, la Regione si riserva di richiedere ulteriori dati di rilevanza informativo-statistica aventi finalita' di monitoraggio. Art. 6. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 251 (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale n. 6/2006); b) il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 29 (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, emanato con decreto del presidente della regione 10 agosto 2007, n. 0251/Pres). Art. 7. Norma transitoria 1. Oltre all'assegnazione gia' effettuata per l'anno 2017 ai sensi della previgente normativa, allo scopo di riequilibrare la quota riservata alle finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' ripartito con i criteri di cui all'art. 4, comma 1, un importo pari all'1 percento della somma assegnata. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani