Allegato Regolamento per l'accesso al Fondo di solidarieta' destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti ai sensi dell'art. 10, commi 52 ss. della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (Omissis). Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia prevede misure di solidarieta' in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale, nonche' dei loro familiari superstiti, al fine di alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti dagli atti terroristici. 2. Fermo quanto previsto dalla normativa nazionale, vigente in materia, il presente regolamento disciplina i requisiti, i termini e le modalita' di accesso all'apposito Fondo di solidarieta' costituito ai sensi dell'art. 10, comma 52, legge regionale 11 agosto 2016, n. 14. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi alle misure contemplate dal titolo II del presente regolamento: a) coloro che abbiano riportato un'invalidita' permanente a seguito di lesioni subite a causa di eventi di terrorismo internazionale; b) i familiari superstiti di coloro che siano deceduti a causa degli eventi di terrorismo internazionale, cosi' come individuati dall'art. 6, legge 13 agosto 1980, n. 466 e dall'art. 4, legge 20 ottobre 1990, n. 302. 2. Nel caso contemplato dalla lettera b) del comma precedente, le misure disciplinate dal titolo II spettano a ciascuno dei familiari superstiti, a prescindere dall'ordine dettato dalle norme ivi richiamate. Art. 3. Condizioni per l'accesso ai benefici 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) possono accedere ai benefici regionali se al momento dell'evento terroristico risultano anagraficamente residenti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se sono nati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e risultano essere stati ivi residenti almeno fino a due anni prima della data dell'evento terroristico. 2. I familiari superstiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) possono accedere ai benefici regionali se al momento dell'atto terroristico la vittima risulta anagraficamente residente nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se e' nata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e risulta essere stata ivi residente almeno fino a due anni prima della data dell'evento terroristico. 3. I soggetti di cui ai commi precedenti, per poter accedere ai benefici, non devono aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale. Titolo II MISURE DI SOLIDARIETA' Art. 4. Diritto di opzione 1. I soggetti beneficiari possono optare, in alternativa, per la speciale elargizione corrisposta in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, ovvero per l'accesso ai benefici continuativi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 per la durata prevista dall'art. 13. Art. 5. Speciale elargizione 1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) hanno diritto a ricevere la speciale elargizione prevista dalla tabella A. 2. Ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ha diritto a ricevere la speciale elargizione prevista dalla Ta,bella A. Art. 6. Contributo alle spese di istruzione 1. I soggetti beneficiari hanno diritto al contributo annuale nella misura forfettaria prevista dalla tabella A a copertura delle spese per l'istruzione, relative alla partecipazione a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, fino al compimento degli studi universitari di primo e di secondo livello. 2. L'importo non e' concesso in relazione ad anni scolastici ripetuti ne' in favore di studenti universitari fuori corso. Art. 7. Contributo alle spese di locazione 1. I soggetti beneficiari hanno diritto a ricevere un contributo economico annuale, pari al 50 per cento di quanto dovuto nell'anno solare successivo, a titolo di canone di locazione di immobile destinato ad abitazione principale, purche' il beneficiario ivi stabilisca e mantenga la propria residenza. 2. In caso di piu' beneficiari conviventi nel medesimo immobile, il contributo di cui al comma 1 non puo' superare il 50 percento del canone di locazione complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. 3. Il contributo e' concesso, entro il limite massimo complessivo annuale previsto dalla tabella A. Art. 8. Agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale e locale 1. I soggetti beneficiari hanno diritto a un contributo a copertura delle spese per l'acquisto di abbonamenti nominativi, mensili o annuali, per la rete di trasporto pubblico locale o ferroviario, per percorsi urbani, extraurbani e ferroviari all'interno del territorio regionale. 2. L'importo e' concesso, entro il limite massimo annuale previsto dalla tabella A, per ciascun beneficiario. Titolo III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Art. 9. Presentazione delle domande 1. Per accedere alle misure di solidarieta' di cui al presente regolamento i soggetti individuati all'art. 2 presentano domanda all'Ufficio di Gabinetto presso la Presidenza della Regione. 2. La domanda per accedere alle misure di solidarieta' del presente regolamento e' presentata entro il 31 ottobre di ogni anno ed e' corredata dalla certificazione prevista all'art. 10. 3. Alla domanda di contributo annuale di cui agli articoli 7 e 8 sono allegati altresi' i preventivi di spesa. Art. 10. Certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto 1. Il soggetto beneficiario presenta a corredo della domanda la certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto a causa di atti di terrorismo internazionale, rilasciata dal Prefetto territorialmente competente sul luogo di residenza o di nascita della vittima su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. La certificazione indica, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidita', la natura delle lesioni che l'hanno determinata e la patologia invalidante. Art. 11. Concessione, erogazione e rendicontazione dei benefici 1. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. 2. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda. 3. La speciale elargizione di cui all'art. 5 e il contributo di cui all'art. 6 sono concessi e contestualmente liquidati in un'unica soluzione. 4. I contributi annuali di cui agli articoli 7 e 8 sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo concesso. Il saldo e' liquidato a seguito di approvazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 5. Il termine di presentazione della rendicontazione e' fissato dal decreto di concessione. 6. Ai fini della rendicontazione del beneficio di cui all'art. 6 i soggetti presentano esclusivamente il certificato d'iscrizione scolastica o universitaria. 7. Ai fini della rendicontazione dei benefici di cui agli articoli 7 e 8 i soggetti beneficiari presentano idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, nonche' copia del contratto di locazione debitamente registrato, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 12. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000. Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 13. Durata 1. I benefici previsti agli articoli 6, 7 e 8 spettano ai soggetti beneficiari per un periodo pari a cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della prima domanda di accesso ai benefici. Art. 14. Cumulabilita' 1. Fatte salve diverse previsioni contenute in altre leggi statali o regionali, le misure di solidarieta' disciplinate dal presente regolamento sono cumulabili con altri benefici, eventualmente percepiti dai soggetti di cui all'art. 2 in relazione al medesimo atto terroristico. Art. 15. Disciplina transitoria 1. Ai fini del presente regolamento, rilevano gli eventi terroristici verificatisi successivamente al 1° gennaio 2016. 2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, la domanda di contributo e' presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Qualora l'evento terroristico si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i benefici sono concessi per le spese da sostenersi successivamente alla domanda. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani (Omissis).