Allegato 
 
Regolamento per l'accesso al Fondo  di  solidarieta'  destinato  alle
  vittime di atti di terrorismo internazionale e  ai  loro  familiari
  superstiti  ai  sensi  dell'art.  10,  commi  52  ss.  della  legge
  regionale 11 agosto 2016, n.  14  (Assestamento  del  bilancio  per
  l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018  ai  sensi  della
  legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). 
 
(Omissis). 
 
                              Titolo I 
 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  prevede  misure  di
solidarieta' in favore dei cittadini vittime di  atti  di  terrorismo
internazionale, nonche' dei loro familiari  superstiti,  al  fine  di
alleviare le conseguenze e i disagi economici  derivanti  dagli  atti
terroristici. 
    2. Fermo quanto previsto dalla normativa  nazionale,  vigente  in
materia, il presente regolamento disciplina i requisiti, i termini  e
le modalita' di accesso all'apposito Fondo di solidarieta' costituito
ai sensi dell'art. 10, comma 52, legge regionale 11 agosto  2016,  n.
14. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono  ammessi  alle  misure  contemplate  dal  titolo  II  del
presente regolamento: 
      a) coloro che abbiano  riportato  un'invalidita'  permanente  a
seguito  di  lesioni  subite  a  causa  di   eventi   di   terrorismo
internazionale; 
      b) i familiari superstiti di coloro che siano deceduti a  causa
degli eventi di terrorismo  internazionale,  cosi'  come  individuati
dall'art. 6, legge 13 agosto 1980, n. 466 e  dall'art.  4,  legge  20
ottobre 1990, n. 302. 
    2. Nel caso contemplato dalla lettera b) del comma precedente, le
misure disciplinate dal titolo II spettano a ciascuno  dei  familiari
superstiti,  a  prescindere  dall'ordine  dettato  dalle  norme   ivi
richiamate. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                Condizioni per l'accesso ai benefici 
 
    1. I soggetti di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a)  possono
accedere ai benefici regionali se al momento dell'evento terroristico
risultano anagraficamente  residenti  nel  territorio  della  Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se  sono  nati  nel  territorio
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e risultano essere stati
ivi residenti almeno fino a due anni  prima  della  data  dell'evento
terroristico. 
    2. I familiari superstiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b)
possono accedere  ai  benefici  regionali  se  al  momento  dell'atto
terroristico  la  vittima  risulta  anagraficamente   residente   nel
territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se  e'
nata nel territorio della Regione Friuli  Venezia  Giulia  e  risulta
essere stata ivi residente almeno fino a due anni  prima  della  data
dell'evento terroristico. 
    3. I soggetti di cui ai commi precedenti, per poter  accedere  ai
benefici,  non  devono  aver  concorso,  anche   colposamente,   alla
commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai  sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale. 
 
                              Titolo II 
 
 
                       MISURE DI SOLIDARIETA' 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                         Diritto di opzione 
 
    1. I soggetti beneficiari possono optare, in alternativa, per  la
speciale  elargizione  corrisposta  in  unica  soluzione   ai   sensi
dell'art. 5, ovvero per l'accesso ai benefici  continuativi  previsti
dagli articoli 6, 7 e 8 per la durata prevista dall'art. 13. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Speciale elargizione 
 
    1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a)
hanno diritto a  ricevere  la  speciale  elargizione  prevista  dalla
tabella A. 
    2. Ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma  1,
lettera b), ha diritto a ricevere la  speciale  elargizione  prevista
dalla Ta,bella A. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                 Contributo alle spese di istruzione 
 
    1. I soggetti beneficiari hanno  diritto  al  contributo  annuale
nella misura forfettaria prevista dalla tabella A a  copertura  delle
spese per l'istruzione,  relative  alla  partecipazione  a  tutte  le
scuole, di ogni ordine  e  grado,  fino  al  compimento  degli  studi
universitari di primo e di secondo livello. 
    2. L'importo non e' concesso  in  relazione  ad  anni  scolastici
ripetuti ne' in favore di studenti universitari fuori corso. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                 Contributo alle spese di locazione 
 
    1. I soggetti beneficiari hanno diritto a ricevere un  contributo
economico annuale, pari al 50 per cento di  quanto  dovuto  nell'anno
solare successivo, a  titolo  di  canone  di  locazione  di  immobile
destinato ad  abitazione  principale,  purche'  il  beneficiario  ivi
stabilisca e mantenga la propria residenza. 
    2. In caso di piu' beneficiari conviventi nel medesimo  immobile,
il contributo di cui al comma 1 non puo' superare il 50 percento  del
canone  di  locazione   complessivamente   dovuto   per   l'anno   di
riferimento. 
    3. Il contributo e' concesso, entro il limite massimo complessivo
annuale previsto dalla tabella A. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                Agevolazioni per l'uso dei trasporti 
                  di competenza regionale e locale 
 
    1. I  soggetti  beneficiari  hanno  diritto  a  un  contributo  a
copertura delle  spese  per  l'acquisto  di  abbonamenti  nominativi,
mensili o annuali,  per  la  rete  di  trasporto  pubblico  locale  o
ferroviario,  per   percorsi   urbani,   extraurbani   e   ferroviari
all'interno del territorio regionale. 
    2.  L'importo  e'  concesso,  entro  il  limite  massimo  annuale
previsto dalla tabella A, per ciascun beneficiario. 
 
                             Titolo III 
 
 
                      PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Per accedere alle misure di solidarieta' di  cui  al  presente
regolamento i soggetti  individuati  all'art.  2  presentano  domanda
all'Ufficio di Gabinetto presso la Presidenza della Regione. 
    2. La domanda  per  accedere  alle  misure  di  solidarieta'  del
presente regolamento e' presentata entro il 31 ottobre di  ogni  anno
ed e' corredata dalla certificazione prevista all'art. 10. 
    3. Alla domanda di contributo annuale di cui agli articoli 7 e  8
sono allegati altresi' i preventivi di spesa. 
 
                              Art. 10. 
 
 
               Certificazione attestante la condizione 
                       di invalido o di caduto 
 
    1. Il soggetto beneficiario presenta a corredo della  domanda  la
certificazione attestante la condizione di invalido  o  di  caduto  a
causa di atti di terrorismo internazionale, rilasciata  dal  Prefetto
territorialmente competente sul luogo di residenza o di nascita della
vittima su domanda dell'interessato ovvero dei  familiari  superstiti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
    2. La certificazione indica, contestualmente  alla  qualifica  di
cui  al  comma  1,  la  data  e  il  luogo  dell'atto   criminoso   e
dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidita', la natura
delle lesioni che l'hanno determinata e la patologia invalidante. 
 
                              Art. 11. 
 
 
              Concessione, erogazione e rendicontazione 
                            dei benefici 
 
    1. Le domande  sono  istruite  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
    2. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi  entro
novanta giorni dalla data di  scadenza  per  la  presentazione  della
domanda. 
    3. La speciale elargizione di cui all'art. 5 e il  contributo  di
cui all'art. 6 sono concessi e contestualmente liquidati in  un'unica
soluzione. 
    4. I contributi annuali di cui agli articoli 7 e 8  sono  erogati
in via anticipata nella  misura  del  70  per  cento  del  contributo
concesso. Il saldo e'  liquidato  a  seguito  di  approvazione  della
rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 
    5. Il termine di presentazione della rendicontazione  e'  fissato
dal decreto di concessione. 
    6. Ai fini della rendicontazione del beneficio di cui all'art.  6
i soggetti  presentano  esclusivamente  il  certificato  d'iscrizione
scolastica o universitaria. 
    7. Ai  fini  della  rendicontazione  dei  benefici  di  cui  agli
articoli  7  e   8   i   soggetti   beneficiari   presentano   idonea
documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della
legge regionale 7/2000, nonche'  copia  del  contratto  di  locazione
debitamente registrato, accompagnato dalla dichiarazione  sostitutiva
di certificazione della residenza resa  ai  sensi  dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme della legge regionale 7/2000. 
 
                              Titolo IV 
 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
                               Durata 
 
    1. I benefici previsti  agli  articoli  6,  7  e  8  spettano  ai
soggetti beneficiari per un periodo pari a  cinque  anni,  decorrenti
dalla data  di  presentazione  della  prima  domanda  di  accesso  ai
benefici. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                            Cumulabilita' 
 
    1. Fatte  salve  diverse  previsioni  contenute  in  altre  leggi
statali o regionali,  le  misure  di  solidarieta'  disciplinate  dal
presente   regolamento   sono   cumulabili   con   altri    benefici,
eventualmente percepiti dai soggetti di cui all'art. 2  in  relazione
al medesimo atto terroristico. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  rilevano  gli   eventi
terroristici verificatisi successivamente al 1° gennaio 2016. 
    2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, la domanda  di
contributo e' presentata entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del
presente regolamento. 
    3. Qualora l'evento terroristico si sia verificato  anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,  i  benefici
sono  concessi  per  le  spese  da  sostenersi  successivamente  alla
domanda. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani 
 
(Omissis).