IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura); Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 di data 24 dicembre 2013; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2009 recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 agosto 2014 recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009; Visto l'art. 13 della citata legge regionale n. 6/2010, che dispone che i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti destinati agli apicoltori singoli o associati per le iniziative previste al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, siano stabiliti con apposito regolamento regionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato; Ritenuto pertanto, in attuazione alle disposizioni normative sopra indicate, di emanare il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei contributi a favore degli apicoltori singoli o associati relativamente alle iniziative previste dalla norma succitata; Considerato che i finanziamenti di cui si tratta, interessano una pluralita' di iniziative volte all'esercizio dell'attivita' di apicoltura, quali la costruzione e la manutenzione dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici, l'acquisto di macchine ed attrezzature, nonche' l'acquisto di alveari e di famiglie di api; Considerato che i finanziamenti in parola sono concessi agli apicoltori singoli o associati, che posseggono apiari collocati sul territorio regionale e che ivi esercitano l'attivita' apistica; Considerato che l'attivita' apistica e' svolta anche nelle zone montane e svantaggiate; Considerato che il numero degli alveari attualmente censiti saranno incrementati da ulteriori alveari acquistati con i finanziamenti previsti dalla citata normativa regionale di settore; Considerato che la fase istruttoria del procedimento contributivo previsto dall'emanando regolamento per le singole tipologie di intervento da esso individuate, rappresenta una intrinseca complessita', sia sotto il profilo operativo che tecnico, venendo in considerazione sia gli elementi utili ai fini della ammissibilita' di ciascuna richiesta, sia la differente tipologia dell'intervento per il quale il finanziamento e' richiesto nonche' il rispetto delle regole europee sugli aiuti de minimis nel settore agricolo di cui al sopraccitato regolamento (UE) 1408/2013; Considerato inoltre, che il regolamento prevede cinque differenti fasce di percentuali in base alle quali il contributo e' concesso e che, tale differenziazione degli importi oggetto di finanziamento regionale presuppone un'articolata attivita' di individuazione degli elementi da esso richiesti ai fini dell'ammissibilita' al contributo, tenuto conto del costo minimo ammissibile, delle spese non ammissibili e delle gia' citate regole sugli aiuti di Stato; Considerato altresi', che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e pertanto la concessione dei finanziamenti suddetti esige il possesso di un'elevata competenza e conoscenza della materia oggetto dei finanziamenti, attivita' che, secondo quanto previsto dalla citata legge regionale, si concludera' con una valutazione comparata delle domande e la conseguente formazione della graduatoria; Considerato infine, che, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della complessita' dell'attivita' amministrativa prevista dall'emanando regolamento, si rendono necessari termini superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento contributivo in parola; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1286; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attivita' apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione del l'apicoltura)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI