IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la
disciplina e la promozione dell'apicoltura); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 352 di data 24 dicembre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  del  4  dicembre   2009   recante
disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  dell'11
agosto 2014 recante  l'approvazione  del  manuale  operativo  per  la
gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art.  5
del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 13 della citata legge regionale n. 6/2010, che dispone
che i  criteri  e  le  modalita'  di  concessione  dei  finanziamenti
destinati agli apicoltori  singoli  o  associati  per  le  iniziative
previste al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, siano
stabiliti con apposito regolamento regionale nel rispetto  di  quanto
previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato; 
  Ritenuto pertanto, in attuazione alle disposizioni normative  sopra
indicate, di emanare il regolamento concernente criteri  e  modalita'
per la concessione dei contributi a favore degli apicoltori singoli o
associati  relativamente  alle  iniziative   previste   dalla   norma
succitata; 
  Considerato che i finanziamenti di cui si tratta,  interessano  una
pluralita'  di  iniziative  volte  all'esercizio  dell'attivita'   di
apicoltura, quali la costruzione e la manutenzione dei locali per  la
lavorazione  dei  prodotti  apistici,  l'acquisto  di   macchine   ed
attrezzature, nonche' l'acquisto di alveari e di famiglie di api; 
  Considerato che  i  finanziamenti  in  parola  sono  concessi  agli
apicoltori singoli o associati, che posseggono apiari  collocati  sul
territorio regionale e che ivi esercitano l'attivita' apistica; 
  Considerato che l'attivita' apistica e'  svolta  anche  nelle  zone
montane e svantaggiate; 
  Considerato che il numero degli alveari attualmente censiti saranno
incrementati da ulteriori  alveari  acquistati  con  i  finanziamenti
previsti dalla citata normativa regionale di settore; 
  Considerato che la fase istruttoria del  procedimento  contributivo
previsto  dall'emanando  regolamento  per  le  singole  tipologie  di
intervento  da   esso   individuate,   rappresenta   una   intrinseca
complessita', sia sotto il profilo operativo che tecnico, venendo  in
considerazione sia gli elementi utili ai fini della ammissibilita' di
ciascuna richiesta, sia la differente tipologia  dell'intervento  per
il quale il finanziamento e'  richiesto  nonche'  il  rispetto  delle
regole europee sugli aiuti de minimis nel settore agricolo di cui  al
sopraccitato regolamento (UE) 1408/2013; 
  Considerato inoltre, che il regolamento prevede  cinque  differenti
fasce di percentuali in base alle quali il contributo e'  concesso  e
che, tale differenziazione degli  importi  oggetto  di  finanziamento
regionale presuppone un'articolata attivita' di individuazione  degli
elementi da esso richiesti ai fini dell'ammissibilita' al contributo,
tenuto  conto  del  costo  minimo  ammissibile,   delle   spese   non
ammissibili e delle gia' citate regole sugli aiuti di Stato; 
  Considerato  altresi',   che   il   regolamento   prevede   che   i
finanziamenti  siano   concessi   con   procedimento   valutativo   a
graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso) e pertanto la concessione dei
finanziamenti suddetti esige il possesso di un'elevata  competenza  e
conoscenza della materia oggetto dei  finanziamenti,  attivita'  che,
secondo quanto previsto dalla citata legge regionale, si  concludera'
con  una  valutazione  comparata  delle  domande  e  la   conseguente
formazione della graduatoria; 
  Considerato infine, che,  tenuto  conto  della  sostenibilita'  dei
tempi sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa  e  della
complessita'  dell'attivita'  amministrativa  prevista  dall'emanando
regolamento, si rendono necessari termini superiori a novanta  giorni
per la conclusione del procedimento contributivo in parola; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  7  luglio  2017,  n.
1286; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione di finanziamenti a favore  degli  apicoltori,  singoli  o
associati, che risiedono nel territorio regionale  e  ivi  esercitano
l'attivita'  apistica,  in  attuazione  dell'art.  13   della   legge
regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la
promozione  del  l'apicoltura)»,  nel  testo  allegato  al   presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI