Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attivita' apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attivita' apistica. Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) apicoltore: soggetto che esercita l'allevamento di api; b) arnia: contenitore per api; c) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; d) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia; e) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6/2010; f) apiario: un insieme unitario di alveari; g) impresa unica: impresa come definita all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 di data 24 dicembre 2013; h) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; i) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; j) giovane: persona di eta' compresa tra diciotto anni compiuti e quarantuno anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di finanziamento; k) zone svantaggiate: le zone montane individuate dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia). Art. 3. Tipologie di iniziative ammesse 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2010, sono concessi finanziamenti per le seguenti iniziative: a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari; b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attivita' apistica, comprese le arnie, nonche' di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi; c) acquisto di alveari e famiglie di api. Art. 4. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti gli apicoltori, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere titolari di partita IVA; b) essere residenti in Friuli-Venezia Giulia ed esercitare l'attivita' apistica sul territorio regionale. 2. Ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 6/2010, possono beneficiare dei finanziamenti gli apicoltori in possesso di un numero di alveari pari a: a) 25 nel caso previsto all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento; b) 15 nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento. 3. Ai fini del conteggio del numero di alveari si tiene conto delle unita' gia' denunciate e di quelle da acquistare con i finanziamenti di cui al presente regolamento. Art. 5. Costi non ammissibili 1. Non sono ammissibili a finanziamento: a) i costi sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda; b) onorari di professionisti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nel caso in cui superino il dieci per cento del costo totale delle stesse; c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA); d) l'acquisto di beni usati. Art. 6. Tipologia e aliquote del finanziamento, costo minimo 1. Il finanziamento di cui al presente regolamento e' concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013. 2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima impresa unica, non puo' superare il massimale di 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. La concessione del finanziamento e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'allegato B, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima impresa unica, a norma del regolamento citato o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 4. Il finanziamento e' erogato in conto capitale nelle seguenti percentuali del costo ritenuto ammissibile: a) 60 per cento per gli interventi realizzati da giovani apicoltori o realizzati da apicoltori aventi sede aziendale nelle zone svantaggiate, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera a); b) 40 per cento per gli interventi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera precedente e in zone diverse da quelle di cui alla lettera precedente, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera a); c) 80 per cento per gli interventi realizzati da giovani apicoltori, o realizzati da apicoltori aventi sede aziendale nelle zone svantaggiate, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera b); d) 70 per cento per gli interventi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera precedente e in zone diverse da quelle di cui alla lettera precedente, per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera b); e) 80 per cento per le iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera c). 5. Il costo minimo ammissibile per singola domanda di finanziamento e' pari a 1.000,00 euro. Art. 7. Presentazione delle domande 1. La domanda di finanziamento, redatta, a pena di inammissibilita', utilizzando il modello di cui all'allegato A, e' sottoscritta dal richiedente e presentata alla Direzione centrale attivita' agricole, forestali e ittiche, Servizio competitivita' sistema agro alimentare, di seguito denominato Servizio, entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Il richiedente puo' presentare una sola domanda per ogni singola tipologia di iniziativa prevista all'art. 3 del presente regolamento. 3. La domanda di finanziamento contiene i seguenti elementi: a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al finanziamento; c) tipologia di intervento previsto con l'indicazione del relativo importo. 4. Alla domanda di finanziamento e' allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa agli aiuti de minimis, di cui all'allegato B; b) fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del soggetto che sottoscrive la domanda. 5. Nel caso previsto all'art. 3, comma 1, lettera a), e' allegata, inoltre, la seguente documentazione: a) progetto, redatto da un tecnico abilitato indipendente, costituito da elaborati grafici, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e ubicazione catastale delle stesse; b) computo metrico estimativo relativo alle opere oggetto della domanda di finanziamento, redatto sulla base del prezzario regionale vigente alla data della pubblicazione del regolamento; c) offerte o preventivi di spesa per eventuali impianti tecnologici correlati ai lavori edilizi; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto. 6. Nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono allegate le offerte o i preventivi di spesa dei beni oggetto della domanda di finanziamento. Art. 8. Istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 2. Le domande sono istruite dal Servizio sulla base del seguente criterio: a) domande presentate da giovani apicoltori; b) domande presentate da apicoltori aventi sede aziendale nelle zone svantaggiate; c) domande presentate da apicoltori diversi da quelli individuati alle lettere a) e b). 3. A parita' di condizioni si concede priorita' agli apicoltori in possesso del numero piu' basso di alveari alla data di presentazione della domanda di finanziamento, come risulta dalla banca dati nazionale, ed in caso di ulteriore parita', alle domande con minore importo di finanziamento richiesto. 4. Il Servizio, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) comunica l'avvio del procedimento; b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa; c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; d) verifica l'ammissibilita' dei costi; e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000; f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 5. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie predisposte per le singole tipologie di intervento individuate all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), formulate sulla base dei criteri individuati ai commi 2 e 3, sono adottati con decreto del direttore del Servizio entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria. 6. Il Servizio predispone i provvedimenti di concessione dei finanziamenti entro il termine di trenta giorni dalla approvazione delle singole graduatorie, sulla base della disponibilita' delle risorse, e comunica alle imprese beneficiarie l'importo di aiuto spettante, la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalita' di presentazione del rendiconto. Art. 9. Rendicontazione dei costi e varianti 1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario richiede al Servizio la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, allegando la seguente documentazione : a) dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera, nel caso previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a); b) fatture in originale, o altra equipollente documentazione giustificativa, attestante il pagamento delle spese sostenute. Non e' ammesso il pagamento in contanti. 2. Varianti al progetto o al preventivo approvato devono essere presentate al Servizio, il quale rilascia parere di compatibilita' con l'intervento. Le varianti riduttive superiori al dieci per cento sono valutate in sede di rendicontazione, salvo le riduzioni di spesa legate ai prezzi di mercato che non costituiscono variante. Art. 10. Liquidazione dei finanziamenti 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio completa l'istruttoria, provvede alla emissione del provvedimento di liquidazione finale. Art. 11. Obblighi del beneficiario 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 6/2010, al beneficiario e' fatto divieto di cedere, vendere o distogliere dal loro uso specifico i beni oggetto del finanziamento per un periodo pari a: a) cinque anni dalla data della concessione del finanziamento, nel caso di beni immobili e mobili; b) tre anni dalla data della concessione del finanziamento, nel caso di alveari e famiglie di api. 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e' stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Divieto di cumulo degli aiuti 1. I finanziamenti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili. Art. 13. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonche' quelle del regolamento (UE) n. 1408/2013. Art. 14. Durata 1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2018, ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1408/2013. Art. 15. Disposizione transitoria 1. La domanda di finanziamento, per l'anno 2017, puo' essere presentata dal giorno di entrata in vigore del regolamento ed entro i trenta giorni successivi. 2. Per l'anno 2017, il termine di cui all'art. 8, comma 4, e' ridotto a trenta giorni. Art. 16. Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani