Allegato 
 
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
  finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli o  associati,  che
  risiedono nel territorio regionale  e  ivi  esercitano  l'attivita'
  apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo
  2010, n. 6 (Norme regionali  per  la  disciplina  e  la  promozione
  dell'apicoltura). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 13
della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6  (Norme  regionali  per  la
disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalita'
di concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli  o
associati, che risiedono nel territorio regionale  e  ivi  esercitano
l'attivita' apistica. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
      a) apicoltore: soggetto che esercita l'allevamento di api; 
      b) arnia: contenitore per api; 
      c) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; 
      d) favo da nido: la costruzione di cera  effettuata  dalle  api
entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia; 
      e) famiglia: la colonia di api con regina avente un  numero  di
favi da nido coperti da api stabilito dall'art. 2, comma  1,  lettera
b), della legge regionale n. 6/2010; 
      f) apiario: un insieme unitario di alveari; 
      g) impresa unica: impresa come definita all'art.  2,  paragrafo
2, del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 di data 24 dicembre 2013; 
      h) produzione agricola primaria: produzione  dei  prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di cui  all'allegato  I  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a
modificare la natura di tali prodotti; 
      i) prodotti agricoli: prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei  mercati
nel settore dei prodotti della  pesca  e  dell'acquacoltura,  recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
      j) giovane: persona di eta' compresa tra diciotto anni compiuti
e quarantuno anni non  compiuti  alla  data  di  presentazione  della
domanda di finanziamento; 
      k) zone svantaggiate: le zone montane individuate  dalla  legge
regionale 20  dicembre  2002,  n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori
montani del Friuli-Venezia Giulia). 
 
                               Art. 3. 
                   Tipologie di iniziative ammesse 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
6/2010, sono concessi finanziamenti per le seguenti iniziative: 
    a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione,  ampliamento  e
ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti  dei
propri apiari; 
    b)  acquisto  di  macchine   e   attrezzature   per   l'esercizio
dell'attivita' apistica, comprese le arnie, nonche' di  macchinari  e
attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri  apiari,  con
esclusione di automezzi; 
    c) acquisto di alveari e famiglie di api. 
 
                               Art. 4. 
                             Beneficiari 
 
    1. Possono beneficiare dei finanziamenti gli apicoltori,  singoli
o associati, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere titolari di partita IVA; 
    b)  essere  residenti  in  Friuli-Venezia  Giulia  ed  esercitare
l'attivita' apistica sul territorio regionale. 
    2. Ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge  regionale  n.
6/2010, possono  beneficiare  dei  finanziamenti  gli  apicoltori  in
possesso di un numero di alveari pari a: 
    a) 25 nel caso previsto all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  del
presente regolamento; 
    b) 15 nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lettere b) e c)  del
presente regolamento. 
    3. Ai fini del conteggio del numero di  alveari  si  tiene  conto
delle unita'  gia'  denunciate  e  di  quelle  da  acquistare  con  i
finanziamenti di cui al presente regolamento. 
 
                               Art. 5. 
                        Costi non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili a finanziamento: 
    a)  i  costi  sostenuti  in  data   antecedente   a   quella   di
presentazione della domanda; 
    b) onorari di professionisti, spese  tecniche  e  spese  generali
connesse ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nel  caso  in  cui  superino  il
dieci per cento del costo totale delle stesse; 
    c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA); 
    d) l'acquisto di beni usati. 
 
                               Art. 6. 
        Tipologia e aliquote del finanziamento, costo minimo 
 
    1. Il finanziamento di cui al presente regolamento e' concesso in
osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013. 
    2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis  concessi  a  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del  predetto  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  a  una
medesima impresa unica, non puo' superare il massimale  di  15.000,00
euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. La concessione del finanziamento e' subordinata al rilascio di
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',   di   cui
all'allegato B, attestante gli  aiuti  ricevuti  dall'impresa  o,  se
ricorre  la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,  paragrafo   2,   del
regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima impresa unica, a  norma
del regolamento citato o di altri regolamenti de  minimis  durante  i
due esercizi finanziari precedenti e  nell'esercizio  finanziario  in
corso. 
    4. Il finanziamento e' erogato in conto capitale  nelle  seguenti
percentuali del costo ritenuto ammissibile: 
    a)  60  per  cento  per  gli  interventi  realizzati  da  giovani
apicoltori o realizzati da apicoltori  aventi  sede  aziendale  nelle
zone svantaggiate, per le iniziative previste all'art.  3,  comma  1,
lettera a); 
    b) 40 per cento per gli interventi realizzati da soggetti diversi
da quelli di cui alla lettera precedente e in zone diverse da  quelle
di cui alla lettera precedente, per le iniziative  previste  all'art.
3, comma 1, lettera a); 
    c)  80  per  cento  per  gli  interventi  realizzati  da  giovani
apicoltori, o realizzati da apicoltori aventi  sede  aziendale  nelle
zone svantaggiate, per le iniziative previste all'art.  3,  comma  1,
lettera b); 
    d) 70 per cento per gli interventi realizzati da soggetti diversi
da quelli di cui alla lettera precedente e in zone diverse da  quelle
di cui alla lettera precedente, per le iniziative  previste  all'art.
3, comma 1, lettera b); 
    e) 80 per cento per le iniziative previste all'art. 3,  comma  1,
lettera c). 
    5.  Il  costo  minimo  ammissibile   per   singola   domanda   di
finanziamento e' pari a 1.000,00 euro. 
 
                               Art. 7. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1.  La   domanda   di   finanziamento,   redatta,   a   pena   di
inammissibilita', utilizzando il modello di cui  all'allegato  A,  e'
sottoscritta dal richiedente e  presentata  alla  Direzione  centrale
attivita' agricole,  forestali  e  ittiche,  Servizio  competitivita'
sistema agro alimentare, di seguito denominato Servizio, entro il  31
marzo di ogni anno. 
    2. Il richiedente puo'  presentare  una  sola  domanda  per  ogni
singola tipologia di iniziativa  prevista  all'art.  3  del  presente
regolamento. 
    3. La domanda di finanziamento contiene i seguenti elementi: 
    a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; 
    b) dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta' resa ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa) attestante il possesso  dei  requisiti
per l'accesso al finanziamento; 
    c)  tipologia  di  intervento  previsto  con  l'indicazione   del
relativo importo. 
    4.  Alla  domanda  di  finanziamento  e'  allegata  la   seguente
documentazione: 
    a) dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
relativa agli aiuti de minimis, di cui all'allegato B; 
    b) fotocopia non autenticata di  un  documento  di  identita'  in
corso di validita' del soggetto che sottoscrive la domanda. 
    5. Nel  caso  previsto  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  e'
allegata, inoltre, la seguente documentazione: 
    a)  progetto,  redatto  da  un  tecnico  abilitato  indipendente,
costituito da elaborati grafici, relazione tecnica descrittiva  delle
opere da eseguire e ubicazione catastale delle stesse; 
    b) computo metrico estimativo relativo alle opere  oggetto  della
domanda di finanziamento, redatto sulla base del prezzario  regionale
vigente alla data della pubblicazione del regolamento; 
    c)  offerte  o  preventivi  di  spesa  per   eventuali   impianti
tecnologici correlati ai lavori edilizi; 
      d) dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000  attestante  il  possesso  delle  autorizzazioni   o   delle
comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto. 
    6. Nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lettere b) e  c),  sono
allegate le offerte o i preventivi di spesa dei  beni  oggetto  della
domanda di finanziamento. 
 
                               Art. 8. 
      Istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti 
 
    1. I finanziamenti sono concessi con  procedimento  valutativo  a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso). 
    2. Le domande sono istruite dal Servizio sulla base del  seguente
criterio: 
    a) domande presentate da giovani apicoltori; 
    b) domande presentate da apicoltori aventi sede  aziendale  nelle
zone svantaggiate; 
    c) domande presentate da apicoltori diversi da quelli individuati
alle lettere a) e b). 
    3. A parita' di condizioni si concede priorita'  agli  apicoltori
in  possesso  del  numero  piu'  basso  di  alveari  alla   data   di
presentazione della domanda  di  finanziamento,  come  risulta  dalla
banca dati nazionale, ed in caso di ulteriore parita',  alle  domande
con minore importo di finanziamento richiesto. 
    4. Il Servizio, entro sessanta giorni dalla data di scadenza  del
termine di presentazione delle domande: 
      a) comunica l'avvio del procedimento; 
    b) valuta la completezza della  domanda  e  della  documentazione
prevista a corredo della stessa; 
    c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; 
    d) verifica l'ammissibilita' dei costi; 
    e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art.  11,  comma
1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000; 
    f)  comunica  alle  imprese  non  ammesse   i   motivi   ostativi
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge
regionale n. 7/2000. 
    5. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie  predisposte
per le singole tipologie di intervento individuate all'art. 3,  comma
1, lettere a), b) e c), formulate sulla base dei criteri  individuati
ai commi 2 e 3, sono adottati con decreto del direttore del  Servizio
entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria. 
    6. Il Servizio predispone  i  provvedimenti  di  concessione  dei
finanziamenti entro il termine di trenta  giorni  dalla  approvazione
delle singole graduatorie,  sulla  base  della  disponibilita'  delle
risorse, e comunica alle  imprese  beneficiarie  l'importo  di  aiuto
spettante, la tempistica stabilita per l'esecuzione  dell'intervento,
i termini e le modalita' di presentazione del rendiconto. 
 
                               Art. 9. 
                Rendicontazione dei costi e varianti 
 
    1. A conclusione dell'intervento,  il  beneficiario  richiede  al
Servizio la verifica di  avvenuta  realizzazione  delle  opere  e  di
effettuazione degli acquisti, allegando la seguente documentazione : 
    a) dichiarazione di  regolare  esecuzione  dell'opera,  nel  caso
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a); 
    b) fatture in  originale,  o  altra  equipollente  documentazione
giustificativa, attestante il pagamento delle spese sostenute. Non e'
ammesso il pagamento in contanti. 
    2. Varianti al progetto o al preventivo approvato  devono  essere
presentate al Servizio, il quale rilascia  parere  di  compatibilita'
con l'intervento. Le varianti riduttive superiori al dieci per  cento
sono valutate in sede di rendicontazione, salvo le riduzioni di spesa
legate ai prezzi di mercato che non costituiscono variante. 
 
                              Art. 10. 
                   Liquidazione dei finanziamenti 
 
    1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di
verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio  completa
l'istruttoria,  provvede  alla   emissione   del   provvedimento   di
liquidazione finale. 
 
                              Art. 11. 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13,  comma  4,  della  legge  regionale  n.
6/2010, al  beneficiario  e'  fatto  divieto  di  cedere,  vendere  o
distogliere dal loro uso specifico i beni oggetto  del  finanziamento
per un periodo pari a: 
    a) cinque anni dalla data della  concessione  del  finanziamento,
nel caso di beni immobili e mobili; 
      b) tre anni dalla data della concessione del finanziamento, nel
caso di alveari e famiglie di api. 
    2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la
rideterminazione del contributo in  proporzione  al  periodo  per  il
quale il vincolo non e' stato rispettato, ai sensi dell'art.  32-bis,
comma 6, della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
                    Divieto di cumulo degli aiuti 
 
    1. I finanziamenti di cui al  presente  regolamento  non  possono
essere cumulati con altri aiuti  pubblici,  ivi  compresi  gli  aiuti
concessi  a  titolo  de  minimis  in  relazione  agli  stessi   costi
ammissibili. 
 
                              Art. 13. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni della legge regionale n. 7/2000  nonche'  quelle  del
regolamento (UE) n. 1408/2013. 
 
                              Art. 14. 
                               Durata 
 
    1. Il presente regolamento resta in  vigore  fino  al  30  giugno
2018, ai  sensi  degli  articoli  7  e  8  del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013. 
 
                              Art. 15. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. La domanda di finanziamento,  per  l'anno  2017,  puo'  essere
presentata dal giorno di entrata in vigore del regolamento ed entro i
trenta giorni successivi. 
    2. Per l'anno 2017, il termine di cui all'art.  8,  comma  4,  e'
ridotto a trenta giorni. 
 
                              Art. 16. 
                          Entrata in vigore 
 
    1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
Visto, il Presidente: Serracchiani