Allegato Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli-Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. del 21 dicembre 2015. (Omissis) Art. 1. Modifiche all'art. 2 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) spazio di coworking: ambiente di lavoro adeguatamente attrezzato reso disponibile dal prestatore del servizio di coworking al fruitore del servizio di coworking nell'ambito del quale: 1) l'impresa prestatrice e l'impresa fruitrice, nonche' eventuali ulteriori imprese fruitrici, svolgono attivita' indipendenti; 2) due o piu' imprese fruitrici svolgono attivita' indipendenti»; b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) soggetto gestore: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento, ai sensi della legge regionale n. 3/2015». Art. 2. Inserimento dell'art. 3-bis al DPreg. 257/2015 1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 257/2015 e' inserito il seguente: «Art. 3 bis (Cumulo). - 1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato». Art. 3. Modifiche all'art. 7 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la locazione di spazi di coworking, inclusi arredi, macchinari, strumenti, attrezzature, hardware e software ivi presenti»; b) la lettera b) e' abrogata; c) alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' l'affiliazione a reti di coworking, se non inclusi nella locazione dello spazio di coworking». 2. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la locazione, anche finanziaria, di immobili da adibire a spazio di coworking»; b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) l'adeguamento o la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire a spazio di coworking, i costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprieta' dell'impresa prestatrice o che la stessa disponga di un titolo giuridico che le garantisca la disponibilita' dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 24»; c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la locazione, anche finanziaria, o l'acquisto di arredi, macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, nonche' hardware da destinare allo spazio di coworking; nel caso di locazione finanziaria e' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione, a esclusione della quota interessi e delle spese accessorie»; d) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) l'acquisizione di software e licenze d'uso di software, anche a canone periodico o a consumo, limitatamente al periodo di durata del progetto presentato»; e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. I beni mobili ed immobili acquisiti in proprieta' o in locazione, di cui al comma 3, sono destinati esclusivamente alla prestazione di servizi di coworking, nel rispetto di quanto previsto in materia di vincoli di destinazione all'art. 24. Nel caso di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 1), le spese previste al comma 3, lettere a), a-bis) e b) sono ammissibili limitatamente alla quota non riferita alla parte dello spazio di coworking occupata dall'impresa prestatrice. 3-quater. I servizi di cui al comma 3, lettera c), sono forniti da universita' e enti pubblici e di ricerca, da imprese iscritte al registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione e esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o da altra documentazione equipollente. 3-quinquies. Nel caso di locazione finanziaria e' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), non sono ammesse le spese di cui al comma 3, lettere a), a-bis) e b), nel caso in cui il fornitore dei beni medesimi sia anche fruitore dello spazio di coworking al quale gli stessi sono destinati». Art. 4. Modifiche all'art. 10 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «la locazione, anche finanziaria, di immobili da adibire a Fab-lab»; b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) l'adeguamento o la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire a Fab-lab, i costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprieta' dell'impresa prestatrice o che la stessa disponga di un titolo giuridico che le garantisca la disponibilita' dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 24»; c) alla lettera b), dopo le parole «la locazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche finanziaria, e l'acquisto»; d) alla lettera e) le parole «di diritti di licenza e software anche mediante abbonamento» sono sostituite dalle seguenti: «di software e licenze d'uso di software, anche a canone periodico o a consumo limitatamente al periodo di durata del progetto presentato». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di locazione finanziaria e' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie». Art. 5. Modifiche all'art. 13 del DPReg. 257/2015 1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 15, comma 1»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La domanda e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di Commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Alla domanda e' allegata una relazione dettagliata dell'iniziativa, nella quale sono descritti, tra l'altro, i risultati che si intendono raggiungere e la fattibilita' tecnico-economica dell'iniziativa medesima». d) al comma 3 le parole «di Unioncamere FVG e del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione». e) al comma 4 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata «PEC», all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2, e sono redatte secondo lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore unitamente al predetto avviso.». f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, il soggetto gestore puo' predisporre apposita nota informativa pubblicata sul proprio sito internet.». Art. 6. Modifica all'art. 14 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale». Art. 7. Modifica all'art. 15 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 8 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257 le parole «di Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore». Art. 8. Modifica all'art. 17 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, la lettera a) e' abrogata. Art. 9. Modifica all'art. 19 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, dopo le parole «del soggetto gestore» sono soppresse le seguenti parole: «e comunque su quello di Unioncamere FVG». Art. 10. Modifica all'art. 20 del DPReg. 257/2015 1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, le parole «da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore.». Art. 11. Modifiche all'art. 21 del DPReg. 257/2015 1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 e' abrogato; b) al comma 6, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere: «a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale; b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonche' da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilita' al documento di spesa correlato; c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»; c) i commi 7 e 8 sono abrogati. Art. 12. Modifica all'art. 23 del DPReg. 257/2015 1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso degli incentivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato nel caso in cui il beneficiario non dimostri, in sede di rendicontazione, che lo spazio di coworking oggetto dell'incentivo abbia ospitato per almeno 60 giorni, intercorrenti tra la data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo e la data di conclusione dell'iniziativa, una o piu' imprese fruitrici del servizio di coworking.». Art. 13. Modifiche all'art. 24 del DPReg. 257/2015 1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui i beni immobili oggetto degli incentivi siano acquisiti in locazione, il beneficiario e' tenuto a mantenerne la destinazione per il periodo di durata della locazione medesima. Qualora la durata della locazione superi il termine di conclusione dell'iniziativa, il beneficiario e' tenuto a mantenere la destinazione dei beni fino alla conclusione dell'iniziativa medesima.»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nel caso in cui i beni mobili oggetto degli incentivi siano acquisiti in locazione, il beneficiario e' tenuto a mantenerne la destinazione per il periodo di durata della locazione medesima. Qualora la durata della locazione superi il termine di conclusione dell'iniziativa, il beneficiario e' tenuto a mantenere la destinazione dei beni fino alla conclusione dell'iniziativa medesima. 2-ter. L'iniziativa si intende conclusa alla data di presentazione della rendicontazione.»; c) al comma 7 le parole «1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis, 2 e 2-bis». Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto: Il presidente: Serracchiani