Allegato 
 
Regolamento  di  modifica  al  regolamento  concernente   criteri   e
  modalita' per la concessione degli incentivi per il sostegno  delle
  microimprese del Friuli Venezia Giulia per  le  spese  connesse  ai
  servizi  di  coworking,  per  il   sostegno   delle   imprese   del
  Friuli-Venezia Giulia per progetti che  prevedono  la  creazione  e
  l'ampliamento di spazi di  coworking  al  loro  interno  e  per  la
  promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio  regionale
  per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno  a  progetti
  di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione  dell'art.
  24 della legge regionale  20  febbraio  2015,  n.  3,  emanato  con
  decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. del 21  dicembre
  2015. 
 
    (Omissis) 
 
                               Art. 1. 
              Modifiche all'art. 2 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  21  dicembre  2015,  n.  257,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) spazio  di  coworking:  ambiente  di  lavoro  adeguatamente
attrezzato reso disponibile dal prestatore del servizio di  coworking
al fruitore del servizio di coworking nell'ambito del quale: 
        1)  l'impresa  prestatrice  e  l'impresa  fruitrice,  nonche'
eventuali   ulteriori   imprese   fruitrici,    svolgono    attivita'
indipendenti; 
        2)  due  o  piu'   imprese   fruitrici   svolgono   attivita'
indipendenti»; 
        b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f)  soggetto  gestore:  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura   cui   sono   delegate   le   funzioni
amministrative concernenti la concessione degli incentivi di  cui  al
presente regolamento, ai sensi della legge regionale n. 3/2015». 
 
                               Art. 2. 
           Inserimento dell'art. 3-bis al DPreg. 257/2015 
 
    1. Dopo  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
257/2015 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3 bis (Cumulo). - 1. Gli aiuti  possono  essere  cumulati
con  altri  incentivi  pubblici  nel  rispetto  di  quanto   previsto
dall'art. 5 del regolamento (UE)  n.  1407/2013  e  dall'art.  8  del
regolamento (UE)  n.  651/2014  in  materia  di  cumulo  degli  aiuti
concessi per il pertinente regime di aiuto applicato». 
 
                               Art. 3. 
              Modifiche all'art. 7 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  21  dicembre  2015,  n.  257,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) la locazione  di  spazi  di  coworking,  inclusi  arredi,
macchinari,  strumenti,  attrezzature,  hardware   e   software   ivi
presenti»; 
      b) la lettera b) e' abrogata; 
      c) alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:
«nonche' l'affiliazione a reti di coworking,  se  non  inclusi  nella
locazione dello spazio di coworking». 
    2. Al comma 3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  21  dicembre  2015,  n.  257,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) la locazione, anche finanziaria, di immobili da adibire a
spazio di coworking»; 
      b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  l'adeguamento  o  la  ristrutturazione  edilizia  di
immobili  da  adibire  a  spazio  di  coworking,  i  costi   per   la
progettazione e la direzione dei lavori entro il limite  del  10  per
cento  del  totale  della  spesa  ammissibile  cui  tali   costi   si
riferiscono, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento  sia
di proprieta' dell'impresa prestatrice o che la stessa disponga di un
titolo giuridico che le garantisca  la  disponibilita'  dell'immobile
almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui
all'art. 24»; 
      c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) la locazione, anche finanziaria, o l'acquisto di  arredi,
macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, nonche'  hardware  da
destinare allo spazio di coworking; nel caso di locazione finanziaria
e' ammessa  la  spesa  per  la  quota  capitale  delle  singole  rate
effettivamente  sostenute  fino  alla  data  di  rendicontazione,   a
esclusione della quota interessi e delle spese accessorie»; 
      d) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis)  l'acquisizione  di  software  e  licenze  d'uso   di
software, anche a canone periodico  o  a  consumo,  limitatamente  al
periodo di durata del progetto presentato»; 
      e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. I beni mobili ed immobili acquisiti in  proprieta'  o
in locazione, di cui al comma 3, sono destinati  esclusivamente  alla
prestazione di servizi di coworking, nel rispetto di quanto  previsto
in materia di vincoli di destinazione all'art. 24. Nel  caso  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), numero  1),  le  spese  previste  al
comma 3, lettere a), a-bis) e b) sono ammissibili limitatamente  alla
quota non riferita alla parte  dello  spazio  di  coworking  occupata
dall'impresa prestatrice. 
    3-quater. I servizi di cui al comma 3, lettera c),  sono  forniti
da universita' e enti pubblici e di ricerca, da imprese  iscritte  al
registro delle imprese, da  liberi  professionisti  e  da  lavoratori
autonomi  in  possesso  di  adeguata  qualificazione   e   esperienza
professionale nello specifico campo  di  intervento,  documentata  da
curriculum o  scheda  di  presentazione  o  da  altra  documentazione
equipollente. 
        3-quinquies. Nel caso di locazione finanziaria e' ammessa  la
spesa  per  la  quota  capitale  delle  singole  rate  effettivamente
sostenute fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota
interessi e delle spese accessorie». 
    3. Dopo il comma 4 dell'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Regione 21 dicembre 2015, n. 257, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Ai fini della realizzazione  delle  iniziative  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), non sono ammesse le spese di cui  al
comma 3, lettere a), a-bis) e b), nel caso in cui  il  fornitore  dei
beni medesimi sia anche fruitore dello spazio di coworking  al  quale
gli stessi sono destinati». 
 
                               Art. 4. 
              Modifiche all'art. 10 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  21  dicembre  2015,  n.  257,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «la locazione, anche finanziaria, di immobili  da  adibire  a
Fab-lab»; 
      b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  l'adeguamento  o  la  ristrutturazione  edilizia  di
immobili da adibire a Fab-lab, i costi  per  la  progettazione  e  la
direzione dei lavori entro il limite del  10  per  cento  del  totale
della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono,  a  condizione
che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprieta' dell'impresa
prestatrice o che la stessa disponga di un titolo  giuridico  che  le
garantisca la disponibilita' dell'immobile almeno fino al termine  di
scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 24»; 
      c) alla lettera b), dopo le parole «la locazione» sono aggiunte
le seguenti: «, anche finanziaria, e l'acquisto»; 
      d) alla lettera e) le parole «di diritti di licenza e  software
anche mediante  abbonamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
software e licenze d'uso di software, anche a canone  periodico  o  a
consumo limitatamente al periodo di durata del progetto presentato». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente  della
Regione 21 dicembre 2015, n. 257, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Nel caso di locazione finanziaria e' ammessa  la  spesa
per la quota capitale delle  singole  rate  effettivamente  sostenute
fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota interessi
e delle spese accessorie». 
 
                               Art. 5. 
              Modifiche all'art. 13 del DPReg. 257/2015 
 
    1. All'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  21
dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole: «al comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 15, comma 1»; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «La domanda e' presentata, nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia fiscale, a  partire  dalle  ore  9,15  del  giorno
previsto quale termine iniziale di  presentazione  delle  domande  da
apposito   avviso   emanato   dal   direttore    preposto    all'Area
dell'Amministrazione regionale competente in  materia  di  indirizzo,
controllo e vigilanza sull'esercizio  delle  funzioni  delegate  alle
Camere di Commercio, sentite le Camere  medesime,  e  pubblicato  sul
sito internet della Regione e del soggetto gestore, e sino  alle  ore
16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle
domande dal medesimo avviso»; 
      c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Alla domanda e' allegata  una  relazione  dettagliata
dell'iniziativa, nella quale sono descritti, tra l'altro, i risultati
che si intendono  raggiungere  e  la  fattibilita'  tecnico-economica
dell'iniziativa medesima». 
      d) al comma 3 le parole «di  Unioncamere  FVG  e  del  soggetto
gestore» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione». 
      e) al comma 4 il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le domande di incentivo  sono  presentate  esclusivamente
mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata  «PEC»,
all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2,  e  sono
redatte secondo lo schema approvato dal direttore  preposto  all'Area
dell'Amministrazione regionale competente in  materia  di  indirizzo,
controllo e vigilanza sull'esercizio  delle  funzioni  delegate  alle
Camere di commercio, sentite le Camere  medesime,  e  pubblicato  sul
sito internet della Regione e  del  soggetto  gestore  unitamente  al
predetto avviso.». 
      f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui  al
comma  7,  il  soggetto  gestore  puo'  predisporre   apposita   nota
informativa pubblicata sul proprio sito internet.». 
 
                               Art. 6. 
              Modifica all'art. 14 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 21 dicembre 2015, n. 257, le parole  «Unioncamere  FVG»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale». 
 
                               Art. 7. 
              Modifica all'art. 15 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 8 dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 21 dicembre 2015, n. 257 le parole «di Unioncamere FVG»  sono
sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore». 
 
                               Art. 8. 
              Modifica all'art. 17 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 21 dicembre 2015, n. 257, la lettera a) e' abrogata. 
 
                               Art. 9. 
              Modifica all'art. 19 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 21 dicembre 2015,  n.  257,  dopo  le  parole  «del  soggetto
gestore» sono soppresse le seguenti parole: «e comunque su quello  di
Unioncamere FVG». 
 
                              Art. 10. 
              Modifica all'art. 20 del DPReg. 257/2015 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 21 dicembre 2015, n. 257,  le  parole  «da  Unioncamere  FVG,
mediante  autonomo  atto  da  adottarsi  in  base   alle   competenze
statutariamente  stabilite,  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
soggetto gestore.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  direttore
preposto  all'Area  dell'Amministrazione  regionale   competente   in
materia di indirizzo,  controllo  e  vigilanza  sull'esercizio  delle
funzioni  delegate  alle  Camere  di  commercio,  sentite  le  Camere
medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto
gestore.». 
 
                              Art. 11. 
              Modifiche all'art. 21 del DPReg. 257/2015 
 
    1. All'art. 21  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  21
dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 5 e' abrogato; 
      b) al comma 6, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti lettere: 
        «a) documentazione bancaria comprovante  l'inequivocabile  ed
integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati,  ad
esempio estratto conto bancario, attestazione di  bonifico,  ricevuta
bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale; 
        b) copia dell'assegno,  accompagnata  da  un  estratto  conto
bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c
bancario  del  beneficiario  nonche'   da   adeguata   documentazione
contabile da cui si evinca la riconducibilita' al documento di  spesa
correlato; 
        c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di
importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione  liberatoria
del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento  di  spesa
riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa
del  fornitore  di  beni  o  servizi   apposti   sull'originale   del
documento.»; 
      c) i commi 7 e 8 sono abrogati. 
 
                              Art. 12. 
              Modifica all'art. 23 del DPReg. 257/2015 
 
    1. All'art. 23  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  21
dicembre 2015, n. 257, e' apportata la seguente modifica: 
      a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nel caso degli incentivi di cui all'art. 5, comma  1,
lettera  b),  il  provvedimento  di  concessione  dell'incentivo   e'
revocato nel caso in cui il beneficiario non  dimostri,  in  sede  di
rendicontazione, che lo spazio di  coworking  oggetto  dell'incentivo
abbia ospitato per almeno 60 giorni, intercorrenti  tra  la  data  di
ricevimento della comunicazione della concessione del contributo e la
data di conclusione dell'iniziativa, una o piu' imprese fruitrici del
servizio di coworking.». 
 
                              Art. 13. 
              Modifiche all'art. 24 del DPReg. 257/2015 
 
    1. All'art. 24  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  21
dicembre 2015, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Nel  caso  in  cui  i  beni  immobili  oggetto  degli
incentivi siano acquisiti in locazione, il beneficiario e'  tenuto  a
mantenerne la destinazione per il periodo di durata  della  locazione
medesima. Qualora la durata della  locazione  superi  il  termine  di
conclusione dell'iniziativa, il beneficiario e' tenuto a mantenere la
destinazione  dei  beni   fino   alla   conclusione   dell'iniziativa
medesima.»; 
      b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Nel caso in cui i beni mobili oggetto degli incentivi
siano acquisiti in locazione, il beneficiario e' tenuto a  mantenerne
la destinazione per il periodo di durata  della  locazione  medesima.
Qualora la durata della locazione superi il  termine  di  conclusione
dell'iniziativa,  il  beneficiario   e'   tenuto   a   mantenere   la
destinazione dei beni fino alla conclusione dell'iniziativa medesima. 
        2-ter.  L'iniziativa  si  intende  conclusa  alla   data   di
presentazione della rendicontazione.»; 
      c) al comma 7 le parole «1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«1, 1-bis, 2 e 2-bis». 
 
                              Art. 14. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto: Il presidente: Serracchiani