Allegato 
 
Regolamento concernente le modalita' di concessione di  contributi  a
  favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi  di
  sviluppo  industriale  a  fronte  delle  spese  sostenute  per   lo
  svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3
  della  legge  regionale  20  febbraio  2015,  n.  3  (Rilancimpresa
  FVG-Riforma delle politiche industriali), in  attuazione  dell'art.
  87, comma 7 della medesima legge regionale. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina,  in  attuazione  dell'art.
87,  comma  7  della  legge  regionale  20  febbraio   2015,   n.   3
(RilancimpresaFVG  -  Riforma  delle   politiche   industriali),   le
modalita' di concessione di  contributi  a  favore  dei  consorzi  di
sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo  industriale,  a
fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle  operazioni
di fusione  di  cui  all'art.  62,  comma  3,  della  medesima  legge
regionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1.  Sono  beneficiari  dei  contributi  i  consorzi  di  sviluppo
economico locale di cui all'art. 62 della legge regionale 3/2015 e  i
consorzi di sviluppo industriale  di  cui  alla  legge  regionale  18
gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo e' presentata, ai sensi dall'art. 87,
comma 4 della legge regionale 3/2015: 
      a) dai consorzi di  sviluppo  industriale  entro  e  non  oltre
quindici giorni antecedenti la fusione; 
      b) dai consorzi di sviluppo  economico  locale  entro  sessanta
giorni dalla conclusione del processo di riordino di cui all'art. 62,
comma 3 della legge regionale 3/2015. 
    2. La domanda di  contributo  e'  presentata,  nel  rispetto  del
regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, utilizzando il  modello
approvato con decreto del direttore del Servizio  sviluppo  economico
locale,  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
economia@certregione.fvg.it . Ai fini del  rispetto  dei  termini  di
presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico
documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna  della  posta
elettronica certificata. 
    3.  Alla  domanda  di  contributo   e'   allegata   la   seguente
documentazione: 
      a) tabella di sintesi delle spese di cui all'art. 4; 
      b) la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 5; 
      c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  resa
ai sensi dell'art. 47  del  DPR  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio
di sviluppo economico locale o del consorzio di sviluppo industriale,
attestante il rispetto della normativa vigente in tema  di  sicurezza
sul lavoro di data non antecedente a sei mesi rispetto alla  data  di
presentazione della domanda di contributo in attuazione dell'art.  73
della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18 (Interventi  urgenti  nei
settori dell'industria,  dell'artigianato,  della  cooperazione,  del
commercio e del turismo, in materia di sicurezza  sul  lavoro,  asili
nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate
da eventi calamitosi); 
      d) la rendicontazione semplificata ai sensi dell'art. 42  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 87, comma 1, della legge regionale  3/2015,
sono ammissibili a contributo le  spese  strettamente  connesse  allo
svolgimento delle operazioni di fusione di cui agli articoli  2501  e
seguenti del codice civile, sostenute prima della presentazione della
domanda, e successivamente alla deliberazione di avvio  del  processo
di fusione, relative: 
      a) agli oneri fiscali conseguenti alle operazioni di fusione; 
      b) ai costi per l'acquisizione di servizi professionali quali: 
        1) consulenze specialistiche per la redazione del progetto di
fusione di cui all'art. 2501-ter del codice civile; 
        2) consulenze specialistiche per la redazione della relazione
di cui all'art. 2501 sexies del codice civile; 
      c) alle iscrizioni degli atti relativi al processo  di  fusione
al Registro delle imprese; 
      d) agli onorari notarili; 
      e) ai costi per il personale assunto  con  rapporto  di  lavoro
dipendente attraverso le forme contrattuali consentite dalla  vigente
normativa, impegnato nello svolgimento delle operazioni di fusione Le
spese  di  personale  imputabili  sono  determinate   con   modalita'
semplificata  attraverso  l'applicazione  della  tabella  dei   costi
standard unitari, approvati con deliberazione della Giunta  regionale
17 dicembre 2009, n. 2823, come elencati  nell'allegato  A.  I  costi
unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente  impiegate  nelle
operazioni di fusione, per un ammontare massimo pari a 500  ore/uomo,
per un limite massimo di sei dipendenti; 
      f) ai costi generali della struttura, quali le  spese  postali,
telefoniche, fax, fotocopie, beni di  consumo  e  cancelleria,  nella
misura massima del 15 per cento delle spese di personale quantificate
ai sensi della lettera e). 
 
                               Art. 5. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1.  I  contributi  di  cui  al  presente  regolamento,  ai  sensi
dell'art. 87 comma 2, sono concessi in applicazione  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  serie  L  352  del  24
dicembre 2013. 
    2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1407/2013,  sono  esclusi  dall'applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e  le  tipologie
di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo  1,  di  tale  regolamento
dell'Unione europea, richiamati nell'allegato B. 
    3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
      a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una
impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo  2,
del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una impresa unica, non
puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; 
      b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del
regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli  aiuti  de
minimis concessi ad una impresa o, se ricorre la fattispecie  di  cui
all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n.  1407/2013,
ad una impresa unica, che opera nel settore del trasporto di merci su
strada per conto terzi non puo' superare 100.000,00 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari. 
    4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 8,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013,  in  caso  di  imprese  che  siano  parte  di  fusioni   o
acquisizioni, la nuova  impresa,  risultante  dalla  fusione,  ovvero
l'impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti «de minimis» che
siano stati precedentemente  concessi  a  favore  di  ciascuna  delle
imprese partecipanti alla fusione ovvero  a  ciascuna  delle  imprese
acquisite. 
    5. La concessione del contributo e' subordinata  al  rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  attestante  gli
aiuti ricevuti dall'impresa o,  se  ricorre  la  fattispecie  di  cui
all'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)   n.   1407/2013,
dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n.  1407/2013  o  di
altri regolamenti «de minimis»  durante  i  due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. I contributi concessi ai sensi del  presente  regolamento  non
sono cumulabili con contributi ottenuti per la stesse  iniziativa  ed
aventi ad oggetto le stesse spese. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso mediante procedimento  valutativo  a
sportello ai sensi dell'art.  36,  comma  4,  della  legge  regionale
7/2000. 
    2. Il contributo e' concesso, ai sensi  dell'art.  87,  comma  2,
della legge regionale 3/2015, a titolo di aiuto «de  minimis»,  nella
misura del cento per cento  delle  spese  ammissibili,  entro  trenta
giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 
    3. Il contributo concesso e' liquidato a seguito dell'esame della
documentazione  di  cui  all'art.  3  comma  3,  lettera  d),   anche
contestualmente al provvedimento di cui al comma 2,  e  nel  rispetto
dei limiti posti dal patto di stabilita'. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I  beneficiari  dei  contributi  devono  conservare  i  titoli
originari di  spesa,  nonche'  la  documentazione  a  supporto  della
rendicontazione, presso i propri  uffici  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 9. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale  7/2000,
l'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e  puo'
essere chiesto la presentazione di documentazione o di chiarimenti. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si rinvia  alla  legge  regionale  7/2000  e  successive
modificazioni. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani