Allegato Regolamento concernente le modalita' di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'art. 87, comma 7 della medesima legge regionale. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 87, comma 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le modalita' di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale, a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3, della medesima legge regionale. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi i consorzi di sviluppo economico locale di cui all'art. 62 della legge regionale 3/2015 e i consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). Art. 3. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo e' presentata, ai sensi dall'art. 87, comma 4 della legge regionale 3/2015: a) dai consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre quindici giorni antecedenti la fusione; b) dai consorzi di sviluppo economico locale entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino di cui all'art. 62, comma 3 della legge regionale 3/2015. 2. La domanda di contributo e' presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del Servizio sviluppo economico locale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it . Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata. 3. Alla domanda di contributo e' allegata la seguente documentazione: a) tabella di sintesi delle spese di cui all'art. 4; b) la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 5; c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del DPR del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio di sviluppo economico locale o del consorzio di sviluppo industriale, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); d) la rendicontazione semplificata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). Art. 4. Spese ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 87, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, sostenute prima della presentazione della domanda, e successivamente alla deliberazione di avvio del processo di fusione, relative: a) agli oneri fiscali conseguenti alle operazioni di fusione; b) ai costi per l'acquisizione di servizi professionali quali: 1) consulenze specialistiche per la redazione del progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter del codice civile; 2) consulenze specialistiche per la redazione della relazione di cui all'art. 2501 sexies del codice civile; c) alle iscrizioni degli atti relativi al processo di fusione al Registro delle imprese; d) agli onorari notarili; e) ai costi per il personale assunto con rapporto di lavoro dipendente attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa, impegnato nello svolgimento delle operazioni di fusione Le spese di personale imputabili sono determinate con modalita' semplificata attraverso l'applicazione della tabella dei costi standard unitari, approvati con deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823, come elencati nell'allegato A. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nelle operazioni di fusione, per un ammontare massimo pari a 500 ore/uomo, per un limite massimo di sei dipendenti; f) ai costi generali della struttura, quali le spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo e cancelleria, nella misura massima del 15 per cento delle spese di personale quantificate ai sensi della lettera e). Art. 5. Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 87 comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato B. 3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una impresa unica, non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una impresa unica, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese che siano parte di fusioni o acquisizioni, la nuova impresa, risultante dalla fusione, ovvero l'impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti «de minimis» che siano stati precedentemente concessi a favore di ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione ovvero a ciascuna delle imprese acquisite. 5. La concessione del contributo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Art. 6. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con contributi ottenuti per la stesse iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 7. Concessione ed erogazione del contributo 1. Il contributo e' concesso mediante procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. 2. Il contributo e' concesso, ai sensi dell'art. 87, comma 2, della legge regionale 3/2015, a titolo di aiuto «de minimis», nella misura del cento per cento delle spese ammissibili, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 3. Il contributo concesso e' liquidato a seguito dell'esame della documentazione di cui all'art. 3 comma 3, lettera d), anche contestualmente al provvedimento di cui al comma 2, e nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilita'. Art. 8. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari dei contributi devono conservare i titoli originari di spesa, nonche' la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione dell'art. 9. Art. 9. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e puo' essere chiesto la presentazione di documentazione o di chiarimenti. Art. 10. Rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani