Art. 13 Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5 «Norme in materia di bonifica» 1. La lettera c) del comma 6 dell'art. 30 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e' cosi' sostituita: «c) beneficio di disponibilita' irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. La Giunta provinciale emana i criteri per il calcolo dei costi relativi al beneficio del servizio irriguo;».