Art. 13 
 
      Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5 
                   «Norme in materia di bonifica» 
 
  1. La lettera c) del comma 6 dell'art. 30 della  legge  provinciale
28 settembre 2009, n. 5, e' cosi' sostituita: 
  «c) beneficio di disponibilita' irrigua, individuato nel  vantaggio
tratto dagli immobili sottesi ad opere di  bonifica  e  ad  opere  di
accumulo, derivazione, adduzione,  circolazione  e  distribuzione  di
acque irrigue. La Giunta provinciale emana i criteri per  il  calcolo
dei costi relativi al beneficio del servizio irriguo;».