Art. 14 
 
Modifica  della   legge   provinciale   22   gennaio   2001,   n.   1
  «Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati» 
 
  1. L'art. 3 della legge  provinciale  22  gennaio  2001,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  3  (Contrassegnazione).  -  1.  Gli  alimenti  che  hanno  i
requisiti di cui all'art.  2,  possono  essere  contrassegnati  dalla
dicitura "non OGM".». 
  2. L'art. 4 della legge  provinciale  22  gennaio  2001,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 4 (Registro). - 1. E' istituito un  registro  dei  produttori
che intendono contrassegnare i loro prodotti come "non OGM". 
  2.  Tale  registro  e'   gestito   dall'Agenzia   provinciale   per
l'ambiente. 
  3. Ai fini della registrazione, i  produttori  devono  inviare  una
comunicazione  scritta  all'Agenzia   provinciale   per   l'ambiente,
allegando l'elenco della categoria di  alimenti  contrassegnati  come
"non   OGM".   Eventuali   modifiche   nell'elenco   devono    essere
tempestivamente comunicate. 
  4. I servizi veterinari e i servizi di igiene  e  sanita'  pubblica
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno diritto di  accedere  in
ogni momento  ai  dati  contenuti  nel  registro,  per  finalita'  di
programmazione e di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalle
leggi vigenti in materia.». 
  3. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001,
n. 1, e successive modifiche, le parole: «comma 2, e  seguenti»  sono
soppresse. 
  4. L'art. 7 della legge  provinciale  22  gennaio  2001,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  7   (Sanzioni   amministrative).   -   1.   Ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni  penali,  nel  caso  in  cui  il  fatto
costituisca   reato,   sono   stabilite    le    seguenti    sanzioni
amministrative: 
    a) chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il  contrassegno
o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza  avere  i  relativi
presupposti, e' punito con una sanzione amministrativa  da  10.000,00
euro a 30.000,00 euro; 
    b) chiunque nella comunicazione  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
fornisca dati falsi o non si astenga dal contrassegnare il  prodotto,
e'  punito  con  una  sanzione  amministrativa  da  2.500,00  euro  a
25.000,00 euro. 
  2.  Per  l'accertamento  e  le   contestazioni   delle   violazioni
amministrative e per la comminazione delle ingiunzioni e'  competente
l'Agenzia  provinciale  per  l'ambiente.  Per  l'accertamento  e   le
contestazioni delle  violazioni  di  cui  alla  presente  legge  sono
altresi' competenti gli organi  di  controllo  previsti  dalle  leggi
vigenti in materia.». 
  5. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale  22  gennaio
2001, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2. I prodotti contrassegnati non OGM al  momento  dell'entrata  in
vigore del presente comma vengono iscritti d'ufficio nel registro dei
prodotti "non OGM".».