Art. 14 Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1 «Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati» 1. L'art. 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Contrassegnazione). - 1. Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all'art. 2, possono essere contrassegnati dalla dicitura "non OGM".». 2. L'art. 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 4 (Registro). - 1. E' istituito un registro dei produttori che intendono contrassegnare i loro prodotti come "non OGM". 2. Tale registro e' gestito dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. 3. Ai fini della registrazione, i produttori devono inviare una comunicazione scritta all'Agenzia provinciale per l'ambiente, allegando l'elenco della categoria di alimenti contrassegnati come "non OGM". Eventuali modifiche nell'elenco devono essere tempestivamente comunicate. 4. I servizi veterinari e i servizi di igiene e sanita' pubblica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati contenuti nel registro, per finalita' di programmazione e di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalle leggi vigenti in materia.». 3. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, le parole: «comma 2, e seguenti» sono soppresse. 4. L'art. 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Sanzioni amministrative). - 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza avere i relativi presupposti, e' punito con una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro; b) chiunque nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, fornisca dati falsi o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, e' punito con una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro. 2. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni amministrative e per la comminazione delle ingiunzioni e' competente l'Agenzia provinciale per l'ambiente. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresi' competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia.». 5. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «2. I prodotti contrassegnati non OGM al momento dell'entrata in vigore del presente comma vengono iscritti d'ufficio nel registro dei prodotti "non OGM".».