Art. 17 
 
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 «Norme per  la
  protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 
 
  1. Dopo il comma 1-bis  dell'art.  4  della  legge  provinciale  17
luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
  «1-ter L'assessore provinciale competente  in  materia  di  caccia,
previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la  protezione
ambientale (ISPRA), puo' anticipare il periodo di caccia  alla  volpe
non prima del 1° agosto  nel  rispetto  dell'arco  temporale  massimo
indicato al  comma  1,  lettera  b).  Fino  alla  terza  domenica  di
settembre e' consentita solo la caccia di selezione senza utilizzo di
cani.».