Art. 17 Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-ter L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), puo' anticipare il periodo di caccia alla volpe non prima del 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1, lettera b). Fino alla terza domenica di settembre e' consentita solo la caccia di selezione senza utilizzo di cani.».