Art. 19 
 
          Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, 
                  n. 16, «Assistenza farmaceutica» 
 
  1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 15-bis (Concorso straordinario). -  1.  Nei  comuni,  in  cui
l'unica  sede  farmaceutica  si  liberi  per  effetto  della   scelta
del/della  titolare  di  optare  per  un'altra  sede,  in  esito   al
superamento  del  concorso  straordinario  di  cui  all'art.  11  del
decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito  con  modifiche  in
legge 24 marzo 2012, n. 27, l'assistenza  farmaceutica  e'  garantita
come segue: 
    a) la farmacia e' gestita in via provvisoria  dal/dalla  titolare
uscente,   come   dispensario    farmaceutico,    sulla    base    di
un'autorizzazione a tempo determinato, fino alla relativa  riapertura
da parte di uno o una dei  candidati  giudicati  idonei  al  concorso
straordinario. L'autorizzazione  alla  gestione  provvisoria  ha  una
validita' massima di un anno dallo svolgimento della successiva  fase
di interpello; 
    b) la gestione della farmacia e'  affidata  in  via  provvisoria,
quale dispensario farmaceutico, a uno o a una dei candidati idonei al
concorso straordinario, fino al momento della sua riapertura; 
    c) in caso di rifiuto da parte delle persone di cui alle  lettere
a) e b), tramite gestione provvisoria di un dispensario  farmaceutico
da  parte  del/della  titolare  di  una  farmacia  della  zona,   con
preferenza per il/la titolare della farmacia piu' vicina o  da  parte
del comune, per un periodo massimo di un anno dallo svolgimento della
successiva fase di interpello, in base  alla  quale  la  farmacia  e'
riaperta.».