Art. 19 Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, «Assistenza farmaceutica» 1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis (Concorso straordinario). - 1. Nei comuni, in cui l'unica sede farmaceutica si liberi per effetto della scelta del/della titolare di optare per un'altra sede, in esito al superamento del concorso straordinario di cui all'art. 11 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche in legge 24 marzo 2012, n. 27, l'assistenza farmaceutica e' garantita come segue: a) la farmacia e' gestita in via provvisoria dal/dalla titolare uscente, come dispensario farmaceutico, sulla base di un'autorizzazione a tempo determinato, fino alla relativa riapertura da parte di uno o una dei candidati giudicati idonei al concorso straordinario. L'autorizzazione alla gestione provvisoria ha una validita' massima di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello; b) la gestione della farmacia e' affidata in via provvisoria, quale dispensario farmaceutico, a uno o a una dei candidati idonei al concorso straordinario, fino al momento della sua riapertura; c) in caso di rifiuto da parte delle persone di cui alle lettere a) e b), tramite gestione provvisoria di un dispensario farmaceutico da parte del/della titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il/la titolare della farmacia piu' vicina o da parte del comune, per un periodo massimo di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello, in base alla quale la farmacia e' riaperta.».