Art. 20 
 
Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007,  n.  9  «Interventi
  per l'assistenza alle persone non autosufficienti» 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale  12  ottobre
2007, n. 9, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis L'accertamento dello stato  di  non  autosufficienza  e  del
relativo  livello  ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni  di  cui
all'art. 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei  criteri  e  delle
modalita' di cui all'art. 12, comma 1, e dei  relativi  strumenti  di
valutazione.». 
  2. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007,
n. 9, la cifra: «30» e' sostituita dalla cifra: «45». 
  3. Il comma 7 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre  2007,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «7. La  valutazione  dello  stato  di  non  autosufficienza  e'  da
ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera
di cui all'art. 12, comma 1.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre  2007,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «4. Qualora l'unita' di valutazione riscontri che non e'  garantita
un'adeguata assistenza  o  vi  siano  altri  motivi  che  lo  rendono
opportuno, parte dell'assegno di cura mensile puo'  essere  garantito
in forma di prestazioni  di  servizi.  L'ulteriore  erogazione  delle
prestazioni previste  dalla  presente  legge  puo'  essere  vincolata
all'effettivo ricorso a tali prestazioni di servizi. Con la  delibera
di cui all'art. 12, comma 1, vengono fissati i relativi criteri.». 
  5. Nel testo tedesco del  comma  6  dell'art.  8  e  della  rubrica
dell'art. 12 nonche' delle lettere a) ed e) del comma 1 dello  stesso
articolo della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e  successive
modifiche,  la  parola:  «Kriterien»  e'  sostituita  dalla   parola:
«Richtlinien». 
  6. Dopo la lettera b) del comma  2/bis  dell'art.  13  della  legge
provinciale 12  ottobre  2007,  n.  9,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
  «c) l'Azienda sanitaria comunica  alla  Provincia  le  informazioni
relative al riconoscimento di una invalidita' civile ai  sensi  della
legge provinciale 21 agosto 1978,  n.  46,  e  successive  modifiche,
nonche' agli eventuali obblighi di revisione, di quanti richiedono  o
sono beneficiari di un assegno di cura.».