Art. 20 Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti» 1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e' inserito il seguente comma: «1-bis L'accertamento dello stato di non autosufficienza e del relativo livello ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle modalita' di cui all'art. 12, comma 1, e dei relativi strumenti di valutazione.». 2. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, la cifra: «30» e' sostituita dalla cifra: «45». 3. Il comma 7 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e' cosi' sostituito: «7. La valutazione dello stato di non autosufficienza e' da ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui all'art. 12, comma 1.». 4. Il comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e' cosi' sostituito: «4. Qualora l'unita' di valutazione riscontri che non e' garantita un'adeguata assistenza o vi siano altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell'assegno di cura mensile puo' essere garantito in forma di prestazioni di servizi. L'ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge puo' essere vincolata all'effettivo ricorso a tali prestazioni di servizi. Con la delibera di cui all'art. 12, comma 1, vengono fissati i relativi criteri.». 5. Nel testo tedesco del comma 6 dell'art. 8 e della rubrica dell'art. 12 nonche' delle lettere a) ed e) del comma 1 dello stesso articolo della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, la parola: «Kriterien» e' sostituita dalla parola: «Richtlinien». 6. Dopo la lettera b) del comma 2/bis dell'art. 13 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: «c) l'Azienda sanitaria comunica alla Provincia le informazioni relative al riconoscimento di una invalidita' civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, nonche' agli eventuali obblighi di revisione, di quanti richiedono o sono beneficiari di un assegno di cura.».