Art. 21 
 
       Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 
       «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano» 
 
  1. L'art. 7-quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 7-quater (Posti letto in residenze per  anziani).  -  1.  Nei
territori di un servizio sociale, nei quali  la  dotazione  di  posti
letto nelle residenze per anziani accreditate supera il 120 per cento
del parametro definito dal piano  sociale  provinciale,  non  possono
essere realizzati  ulteriori  posti  con  finanziamento  provinciale,
salvo nell'ambito di  opere  di  ristrutturazione  o  ampliamento  di
residenze per anziani gia' esistenti, se in  tal  modo  la  struttura
raggiunge la dimensione minima prevista o il numero minimo  di  posti
prescritto per l'area residenziale di assistenza e cura.». 
  2. Alla fine del comma 1 dell'art. 11-bis della  legge  provinciale
30 aprile 1991,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Nuove offerte non menzionate nella presente  legge
possono essere introdotte e disciplinate dalla Giunta  provinciale  a
seguito di una fase di loro sperimentazione.». 
  3. L'art. 11-quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n.  13,
e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  11-quater  (Servizi   di   assistenza   semiresidenziale   e
residenziale per anziani). - 1. Costituiscono servizi  di  assistenza
semiresidenziale per anziani l'assistenza diurna  in  strutture  e  i
centri di assistenza diurna. 
  2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani: 
    a) l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani; 
    b) le residenze per anziani. 
  3. L'organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al
presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale. 
  4.  Le  residenze  per  anziani   devono   essere   preventivamente
riconosciute idonee al funzionamento  in  ordine  alla  funzionalita'
architettonica, degli  arredi  e  delle  attrezzature.  Per  ottenere
l'idoneita' al funzionamento  deve  essere  presentata  una  domanda,
corredata da una planimetria dei locali e  dal  prospetto  dei  mezzi
destinati allo svolgimento dell'attivita'. In tutti  gli  altri  casi
non disciplinati dalla legge,  l'accreditamento  comprende  anche  la
dichiarazione di idoneita' al funzionamento. 
  5. Residenze per anziani che, a  causa  di  opere  di  costruzione,
ristrutturazione  o  ampliamento,  derogano  ai  criteri  strutturali
previsti,  possono  ricevere  una  dichiarazione  di   idoneita'   al
funzionamento provvisoria sino alla conclusione dei lavori. 
  6. Per l'esame e la valutazione dei progetti per  la  realizzazione
di strutture destinate all'assistenza agli anziani e' costituita  una
commissione tecnica. 
  7. Le spese per l'assistenza, l'organizzazione del tempo libero e i
servizi alberghieri nonche'  quelle  relative  alla  direzione  e  al
coordinamento del settore  di  assistenza  e  di  cura  sono  coperte
tramite la retta. Le spese per l'assistenza sanitaria di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo e per l'assistenza  farmaceutica  sono
escluse dal calcolo per la determinazione  della  retta  giornaliera.
Tali spese, se non sono direttamente a carico dell'Azienda  sanitaria
dell'Alto Adige, vengono rimborsate alle  strutture  sulla  base  dei
criteri stabiliti dalla Giunta  provinciale.  La  Giunta  provinciale
stabilisce  le  qualifiche  professionali  che  possono  svolgere  le
funzioni di responsabile tecnico dell'assistenza e di responsabile di
settore e responsabile dell'area residenziale. 
  8.  La  competente  Ripartizione  provinciale  determina  la  retta
giornaliera  che  l'Azienda  sanitaria  contabilizza  agli   istituti
assicurativi esteri per l'assistenza sanitaria erogata  a  favore  di
persone presso di loro assicurate, ospitate in residenze per  anziani
oppure   assistite   sul   territorio   nell'ambito   dell'assistenza
domiciliare. 
  9. L'assistenza medica e' garantita da medici della  residenza  per
anziani, o da uno o piu' medici di medicina generale del distretto in
cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell'ospedale.
Il servizio  sanitario  provinciale  garantisce  inoltre  un'adeguata
assistenza medica specialistica,  consulenza  dietetica  e,  ai  fini
dell'assistenza sanitaria di tutti gli  ospiti  delle  residenze  per
anziani, mette a disposizione il materiale  sanitario  necessario,  i
presidi sanitari e i farmaci. 
  10.  Per  i  centri  di  degenza  gestiti  dal  servizio  sanitario
provinciale trovano  applicazione  le  norme  espressamente  previste
dalle rispettive disposizioni.». 
  4. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile  1991,
n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «6. I servizi a gestione pubblica e privata sono autorizzati  dalla
Provincia e, qualora finanziati anche in parte  con  mezzi  pubblici,
accreditati. Per i centri di degenza di cui all'art. 11-quater, comma
10, devono essere presenti a tal fine le autorizzazioni previste  dal
servizio sanitario provinciale. La  Giunta  provinciale  determina  i
criteri e  le  modalita'  delle  procedure  di  autorizzazione  e  di
accreditamento,  al  fine  di  promuovere  la  qualita'   sociale   e
professionale dei servizi e delle prestazioni.». 
  5. Il comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 30 aprile  1991,
n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «4. In ogni distretto e' istituito un  comitato  di  distretto  per
favorire  il  lavoro  di  comunita'   e   la   partecipazione   della
popolazione. La  composizione,  i  compiti  e  il  funzionamento  del
Comitato di distretto sono stabiliti  dalla  Giunta  provinciale.  Al
fine di realizzare la propria attivita' e di garantire  un  eventuale
rimborso  spese  per  componenti  privati  del  Comitato  stesso,  al
Comitato  di  distretto  e'  assegnato  annualmente,  sia  da   parte
dell'ente  gestore  dei  servizi  sociali  delegati  territorialmente
competente, sia dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, un  fondo  di
0,30 euro cadauno per abitante del distretto al 31 dicembre dell'anno
precedente.». 
  6. Il comma 1-bis  dell'art.  20-bis  della  legge  provinciale  30
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1-bis La Provincia rimborsa agli enti competenti per  la  gestione
di  residenze  per  anziani  accreditate  le  spese   sostenute   per
l'acquisto   o   la   locazione   finanziaria   di   apparecchiature,
attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi
accessori, necessari  per  l'assistenza  sanitaria  agli  ospiti.  La
Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli
arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonche'
i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono  rimborsati
anche i costi  dei  relativi  ricambi,  purche'  non  venga  superato
l'importo  del  contributo  concesso  ed  i  costi  complessivi   non
ammontino ad una somma superiore a  quella  massima  fissata  per  il
relativo bene.». 
  7. Dopo il comma 5 dell'art. 29 della legge provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e' inserito il seguente comma: 
  «5-bis Le spese di investimento per le unita' di valutazione di cui
all'art.  3  della  legge  provinciale  12  ottobre  2007,  n.  9,  e
successive modifiche, vengono finanziate attraverso il fondo  sociale
provinciale  sulla  base   dei   criteri   stabiliti   dalla   Giunta
provinciale.». 
  8. Il comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 30 aprile  1991,
n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Entro il mese di luglio di  ogni  anno  gli  enti  gestori  dei
servizi sociali trasmettono alla Ripartizione  provinciale  Politiche
sociali i programmi di attivita' e di spesa dell'anno  successivo  su
apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. In casi motivati
gli   enti   gestori   dei   servizi   sociali   possono   presentare
un'integrazione del  programma  di  spesa  sulla  base  del  medesimo
modello. Entro il mese  di  aprile  di  ogni  anno  gli  stessi  enti
presentano  i  dati  di  spesa  riferiti  all'anno  precedente,   con
indicazione dell'eventuale avanzo  d'amministrazione  sulla  base  di
modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.». 
  9. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale  30  aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «4-bis I finanziamenti assegnati per  spese  di  investimento  sono
soggetti ad un vincolo di  destinazione  all'utilizzo  a  favore  dei
servizi sociali per lo svolgimento delle  funzioni  delegate  di  cui
all'art. 10. La Giunta provinciale definisce la durata e le modalita'
del vincolo per le  diverse  tipologie  di  investimenti  finanziati,
cosi' come le modalita' di  restituzione  dell'importo  nel  caso  di
mancato  rispetto  del  vincolo  previsto  oppure  di  alienazione  o
modifica della destinazione dello stesso finanziamento.».