Art. 22 
 
       Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12 
      «Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri» 
 
  1. Nella lettera g) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale
28 ottobre 2011, n. 12, le parole: «devono avere residenza  e  dimora
stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio  delle
prestazioni;» sono sostituite dalle parole: «devono avere residenza e
dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio
delle prestazioni; nel rispetto dei principi della proporzionalita' e
della ragionevolezza, l'accesso alle prestazioni che  vanno  oltre  a
quelle essenziali puo' essere legato alla partecipazione a misure  di
promozione dell'integrazione. Anche  la  forma  di  erogazione  delle
prestazioni  puo'  essere  configurata  in  modo  tale  da   favorire
l'integrazione. In presenza di  un  nucleo  familiare,  l'obbligo  di
partecipazione a misure di promozione dell'integrazione e' esteso, se
possibile, in forma adeguata anche agli altri componenti  del  nucleo
familiare del richiedente;».