Art. 22 Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12 «Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri» 1. Nella lettera g) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le parole: «devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni;» sono sostituite dalle parole: «devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni; nel rispetto dei principi della proporzionalita' e della ragionevolezza, l'accesso alle prestazioni che vanno oltre a quelle essenziali puo' essere legato alla partecipazione a misure di promozione dell'integrazione. Anche la forma di erogazione delle prestazioni puo' essere configurata in modo tale da favorire l'integrazione. In presenza di un nucleo familiare, l'obbligo di partecipazione a misure di promozione dell'integrazione e' esteso, se possibile, in forma adeguata anche agli altri componenti del nucleo familiare del richiedente;».