Art. 25 
 
        Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 
                  «Ordinamento dell'apprendistato» 
 
  1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n.  12,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 21-bis (Attivazione del contratto di  apprendistato  di  alta
formazione e di ricerca di cui all'art. 21, comma  1,  lettere  a)  e
b)). - 1. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato  di
alta formazione e di ricerca di cui all'art. 21, comma 1, lettere  a)
e b), l'istituzione  formativa  e  il  datore/la  datrice  di  lavoro
sottoscrivono un accordo che deve contenere: 
    a) i dati relativi all'apprendista, all'istituzione formativa, al
datore/alla datrice di lavoro e al tutor aziendale; 
    b) la durata della formazione interna ed esterna all'azienda; 
    c) il contenuto della formazione interna ed esterna; 
    d) la dichiarazione da parte del datore/della datrice  di  lavoro
di essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnici e  formativi
ai sensi della disposizione statale. 
  2. L'accordo  di  cui  al  comma  1,  integrato  dal  contratto  di
apprendistato stipulato in forma scritta, e'  considerato  protocollo
tra  istituzione  formativa  e  datore/datrice  di  lavoro  e   piano
formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali.».