Art. 25 Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 «Ordinamento dell'apprendistato» 1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 21-bis (Attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b)). - 1. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b), l'istituzione formativa e il datore/la datrice di lavoro sottoscrivono un accordo che deve contenere: a) i dati relativi all'apprendista, all'istituzione formativa, al datore/alla datrice di lavoro e al tutor aziendale; b) la durata della formazione interna ed esterna all'azienda; c) il contenuto della formazione interna ed esterna; d) la dichiarazione da parte del datore/della datrice di lavoro di essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnici e formativi ai sensi della disposizione statale. 2. L'accordo di cui al comma 1, integrato dal contratto di apprendistato stipulato in forma scritta, e' considerato protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro e piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali.».