Art. 29 Modifica della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, recante «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo» 1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: «4. Chi gestisce un portale internet, il cui servizio consista nella prenotazione di alloggi senza servizi aggiuntivi, e' esonerato dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all'art. 3. Sono parimenti esonerati dall'obbligo di munirsi di autorizzazione i gestori di quei portali internet, su cui, oltre all'effettuazione di prenotazione di alloggi, vengono offerti anche servizi, purche' essi non rappresentino una parte sostanziale del valore complessivo del servizio turistico collegato o non siano pubblicizzati come tali o non rappresentino altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza.».