Art. 29 
 
Modifica della legge provinciale 20  febbraio  2002,  n.  3,  recante
           «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo» 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 20 febbraio
2002, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: 
  «4. Chi gestisce un portale  internet,  il  cui  servizio  consista
nella prenotazione di alloggi senza servizi aggiuntivi, e'  esonerato
dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di  cui  all'art.  3.  Sono
parimenti esonerati  dall'obbligo  di  munirsi  di  autorizzazione  i
gestori di quei portali internet, su cui, oltre all'effettuazione  di
prenotazione di alloggi, vengono offerti anche servizi, purche'  essi
non rappresentino una parte sostanziale del  valore  complessivo  del
servizio turistico collegato o non siano pubblicizzati  come  tali  o
non rappresentino altrimenti un elemento  essenziale  del  viaggio  o
della vacanza.».