Art. 30 
 
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,  «Norme  in
                    materia di esercizi pubblici» 
 
  1. Alla fine del comma 4 dell'art. 7  della  legge  provinciale  14
dicembre 1988,  n.  58,  e  successive  modifiche,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «Gli esercizi ricettivi sono  anche  autorizzati  a
mettere a disposizione tutto l'anno le proprie piscine natatorie  per
la ginnastica d'acqua terapeutica a favore delle persone  affette  da
malattie reumatiche croniche clinicamente comprovate. Presupposto  e'
che il gruppo di  terapia  venga  seguito  da  personale  qualificato
all'uopo istruito, messo a disposizione da parte dei richiedenti. Gli
esercizi ricettivi sono infine autorizzati a mettere  a  disposizione
tutto  l'anno  le  proprie  piscine  natatorie  a  favore  di  classi
scolastiche, se accompagnate da un/una docente, che se ne  assume  la
responsabilita'.».