Art. 30 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici» 1. Alla fine del comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli esercizi ricettivi sono anche autorizzati a mettere a disposizione tutto l'anno le proprie piscine natatorie per la ginnastica d'acqua terapeutica a favore delle persone affette da malattie reumatiche croniche clinicamente comprovate. Presupposto e' che il gruppo di terapia venga seguito da personale qualificato all'uopo istruito, messo a disposizione da parte dei richiedenti. Gli esercizi ricettivi sono infine autorizzati a mettere a disposizione tutto l'anno le proprie piscine natatorie a favore di classi scolastiche, se accompagnate da un/una docente, che se ne assume la responsabilita'.».