Art. 31 Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale» 1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: «entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse.