Art. 31 
 
Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982,  n.  22,  «Disciplina
  dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico
  provinciale» 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno  1982,
n. 22, e successive modifiche, le parole: «entro  il  31  ottobre  di
ogni anno» sono soppresse.