Art. 34 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. All'attuazione della presente legge si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
provinciale.