Art. 4 
 
Modifica della legge provinciale 7 gennaio  1977,  n.  9,  «Norme  di
  procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative» 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 7  gennaio  1977,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «4. La notificazione degli estremi  della  violazione  e'  eseguita
dallo  stesso  agente  accertatore   oppure   a   cura   dell'ufficio
dell'amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di
legge, a mezzo  della  posta  secondo  le  norme  in  vigore  per  la
notificazione degli atti giudiziari. La notificazione avviene in  via
elettronica se sussistono i presupposti di cui all'art. 8, commi 2  e
4, della legge provinciale 22  ottobre  1993,  n.  17,  e  successive
modifiche, secondo le modalita' di cui all'art. 149/bis del codice di
procedura civile.». 
  2. Dopo il primo periodo del comma 1/bis dell'art.  7  della  legge
provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, e' inserito
il  seguente  periodo:   «La   notificazione   avviene   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.».