Art. 4 Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, «Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative» 1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e' cosi' sostituito: «4. La notificazione degli estremi della violazione e' eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell'ufficio dell'amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo della posta secondo le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari. La notificazione avviene in via elettronica se sussistono i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, secondo le modalita' di cui all'art. 149/bis del codice di procedura civile.». 2. Dopo il primo periodo del comma 1/bis dell'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente periodo: «La notificazione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.».