Art. 6 Adesioni della Provincia ad associazioni e altri enti 1. Qualora sussista un interesse strategico generale della Provincia nell'aderire a un'associazione privata o ad altro ente, la Giunta provinciale puo' deliberare l'adesione. 2. La quota associativa e' versata annualmente in seguito alla presentazione di una relazione sull'attivita' svolta da parte dell'ente. 3. Per la gestione delle adesioni di cui al comma 1 e' competente la Ripartizione Presidenza e relazioni estere.