Art. 6 
 
        Adesioni della Provincia ad associazioni e altri enti 
 
  1.  Qualora  sussista  un  interesse  strategico   generale   della
Provincia nell'aderire a un'associazione privata o ad altro ente,  la
Giunta provinciale puo' deliberare l'adesione. 
  2. La quota associativa e'  versata  annualmente  in  seguito  alla
presentazione  di  una  relazione  sull'attivita'  svolta  da   parte
dell'ente. 
  3. Per la gestione delle adesioni di cui al comma 1  e'  competente
la Ripartizione Presidenza e relazioni estere.