Art. 7 
 
Modifica  della  legge  provinciale   18   ottobre   1988,   n.   40,
  «Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione  degli
  organi collegiali degli  enti  pubblici  in  Provincia  di  Bolzano
  secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai  dati  del
  censimento generale della popolazione» 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale  18  ottobre
1988, n. 40, e' aggiunto il seguente comma: 
  «5. In deroga  al  comma  4,  il  gruppo  linguistico  di  maggiore
consistenza puo' ridurre la  propria  rappresentanza  in  favore  del
gruppo ladino che, in  ragione  della  propria  consistenza,  sarebbe
altrimenti escluso dalla rappresentanza nell'organo collegiale. Resta
fermo l'obbligo  della  puntuale  assegnazione  delle  rappresentanze
secondo  la  consistenza  dei  gruppi  linguistici,   quale   risulta
dall'ultimo  censimento  generale  della  popolazione,  per  aree  di
intervento o per categorie di organi collegiali, come definite  dalla
Giunta provinciale.».