Art. 7 Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, «Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in Provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione» 1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e' aggiunto il seguente comma: «5. In deroga al comma 4, il gruppo linguistico di maggiore consistenza puo' ridurre la propria rappresentanza in favore del gruppo ladino che, in ragione della propria consistenza, sarebbe altrimenti escluso dalla rappresentanza nell'organo collegiale. Resta fermo l'obbligo della puntuale assegnazione delle rappresentanze secondo la consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per aree di intervento o per categorie di organi collegiali, come definite dalla Giunta provinciale.».