Art. 9 
 
Modifica della legge provinciale 14 dicembre  1998,  n.  12,  recante
  «Disposizioni   relative   agli   insegnanti   e   ispettori    per
  l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari  e
  secondarie nonche' disposizioni relative allo stato  giuridico  del
  personale insegnante» 
 
  1. Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1998,  n.  12,  e'
cosi' sostituito: «Disposizioni relative agli insegnanti e  ispettori
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie  e
secondarie nonche' disposizioni relative  allo  stato  giuridico  del
personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole». 
  2. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n.  12,
e successive modifiche, sono  aggiunti  il  seguente  art.  22  e  il
seguente titolo III con gli articoli 23, 24 e 25: 
  «Art. 22. (Istituzione dei ruoli del personale docente con  compiti
di allenatore  sportivo).  -  1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
deldecreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e
successive modifiche, per  l'attivita'  di  allenatore  nelle  scuole
secondarie di primo  e  secondo  grado  in  lingua  tedesca  e  delle
localita' ladine, con opzione provinciale  sport,  sono  istituiti  i
ruoli per il personale docente con compiti di allenatore sportivo.  I
ruoli  sono  suddivisi  in  categorie  sulla  base  delle  discipline
sportive. 
  2. Il reclutamento del personale di cui  al  comma  1  si  effettua
mediante corso-concorso selettivo di  formazione.  Al  corso-concorso
selettivo di formazione puo' partecipare il personale in possesso del
diploma  dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo   ciclo   di
istruzione e  di  un  diploma  specifico  di  allenatore.  La  Giunta
provinciale definisce le modalita' di svolgimento,  la  durata  e  le
forme di valutazione del corso-concorso selettivo di formazione. Fino
alla conclusione  del  corso-concorso  selettivo  di  formazione,  al
personale  sono  conferiti,  dal  dirigente  scolastico   competente,
incarichi  a  tempo  determinato  di   durata   annuale.   In   prima
applicazione del presente articolo, il personale con almeno tre  anni
di servizio come allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado in lingua tedesca  e  delle  localita'  ladine  viene
assunto con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un
concorso per soli titoli. 
  3. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato come  il  personale
docente diplomato delle scuole secondarie di secondo grado.  All'atto
dell'inquadramento a seguito dell'assunzione  a  tempo  indeterminato
sono  riconosciuti,  per  intero,  i  servizi  preruolo  prestati  in
qualita' di allenatore in scuole secondarie di primo e secondo  grado
con opzione provinciale sport. 
  4. I posti per i ruoli di cui al comma 1 rientrano nella  dotazione
organica provinciale di cui all'art. 15 della  legge  provinciale  29
giugno 2000, n. 12. 
  5.  La  Giunta  provinciale  determina  ulteriori   modalita'   per
l'assunzione e l'inquadramento del personale docente con  compiti  di
allenatore sportivo. 
  Titolo III - Disposizioni relative al lavoro sociale nelle scuole -
Art. 23 (Disposizioni  generali  relative  al  lavoro  sociale  nelle
scuole). 1. Il lavoro sociale nelle scuole, svolto tramite interventi
di  consulenza  e  sostegno  a  bassa  soglia,  persegue  i  seguenti
obiettivi: 
    a) rafforzare le competenze  sociali  e  personali  degli  alunni
(prevenzione); 
    b) recuperare gli alunni in crisi e in  situazioni  conflittuali,
accompagnarli   nelle    fasi    di    transizione    e    sostenerli
nell'orientamento (intervento); 
    c) coordinare e  accompagnare,  in  determinate  situazioni,  gli
alunni in percorsi di apprendimento alternativi e limitati nel tempo,
finalizzati  all'adempimento  dell'obbligo  scolastico  e   formativo
(apprendimento time out). 
  2. Al centro del lavoro sociale nelle scuole ci sono il bene  e  il
futuro degli alunni. Pertanto, questo  lavoro  contribuisce  in  modo
significativo  a  prevenire  efficacemente  assenteismo  e  abbandono
scolastico. Un ulteriore obiettivo del lavoro  sociale  nelle  scuole
consiste nel fornire sostegno al  personale  docente  nell'affrontare
vari  temi  sociali  e,  in  singoli  casi,  nel   case   management.
L'attuazione avviene in rete con il  coinvolgimento  dei  sistemi  di
supporto e le offerte di natura scolastica ed extrascolastica. 
  Art. 24 (Profilo professionale provinciale  per  educatori  sociali
della scuola). - 1.  Al  fine  di  realizzare  le  finalita'  di  cui
all'art. 23 viene creato nell'ambito dell'amministrazione provinciale
il profilo professionale degli educatori sociali della scuola. 
  Art. 25 (Disciplina transitoria). -  1.  Fino  alla  creazione  del
profilo professionale provinciale per  gli  educatori  sociali  della
scuola, gli educatori sociali della scuola sono assunti con contratto
a tempo determinato da parte  del  competente  dirigente  scolastico.
L'orario di lavoro a tempo pieno degli operatori sociali della scuola
ammonta a 38 ore settimanali. Ulteriori disposizioni per la procedura
di selezione, per l'assunzione e per specifici compiti  da  espletare
nel periodo transitorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta
provinciale. 
  2. Con la creazione del nuovo profilo professionale  provinciale  i
posti vengono trasferiti  nelle  dotazioni  organiche  del  personale
provinciale. All'atto dell'inquadramento a seguito dell'assunzione  a
tempo indeterminato sono  riconosciuti  i  servizi  prestati  secondo
questa disciplina transitoria. Le relative modalita' sono determinate
con provvedimento amministrativo.».