Art. 10 Gestione del personale 1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e' cosi' sostituita: «b) i congedi straordinari retribuiti per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donazione di sangue, per decesso di familiari e per altri gravi motivi, esclusi le assenze per malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio.»