Art. 10 
 
                       Gestione del personale 
 
  1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 13 della  legge  provinciale
23 aprile 1992, n. 10, e' cosi' sostituita: 
  «b) i congedi straordinari retribuiti per  matrimonio,  per  esami,
per prove di concorso o di abilitazione, per donazione di sangue, per
decesso di familiari e per altri gravi motivi, esclusi le assenze per
malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio.»