Art. 11 
 
             Formazione continua del personale dirigente 
 
  1. Dopo l'art.  13  della  legge  provinciale  23  aprile  1992,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 13-bis (Formazione continua del personale  dirigente).  -  1.
Tutto il personale dirigente ha l'obbligo della formazione continua. 
  2. Per i fini di cui al comma 1,  viene  istituito  un  sistema  di
rilevamento delle ore di formazione  svolta  dai  e  dalle  dirigenti
sulla  base  di  una  programmazione  annuale,  nonche'  dei  crediti
formativi da essi acquisiti. 
  3.  La   programmazione   della   formazione   prevede   anche   il
coinvolgimento del personale dirigente in servizio  nella  formazione
di nuovi e nuove dirigenti. Questo vale anche per l'ambito Coaching e
Mentoring  del  personale  dirigente.   Per   tali   attivita'   sono
riconosciuti crediti formativi. L'opera intellettuale e'  prestata  a
titolo gratuito.»