Art. 12 
 
               Nomina dei direttori e delle direttrici 
 
  1. Nei commi 3 e 3-bis dell'art.  14  della  legge  provinciale  23
aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «per la durata
di cinque anni» sono sostituite  dalle  parole:  «per  la  durata  in
carica del/della Presidente della Provincia.» 
  2. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile  1992,
n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «6.  La  funzione  di  vice  Segretario  generale/vice   segretaria
generale e quella di vice direttore generale/vice direttrice generale
e' assegnata a un direttore/una direttrice di  Dipartimento  o  a  un
direttore/una direttrice di ripartizione o a un/una  dirigente  degli
enti strumentali della Provincia o degli altri enti pubblici da  essa
dipendenti  o  il  cui  ordinamento  rientra  nella  sua   competenza
legislativa propria o  delegata,  o  delle  agenzie  provinciali,  su
proposta  del/della  Presidente  della   Provincia,   sentito/sentita
rispettivamente il Segretario generale/la segretaria  generale  o  il
direttore generale/la direttrice generale.»