Art. 12 Nomina dei direttori e delle direttrici 1. Nei commi 3 e 3-bis dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «per la durata di cinque anni» sono sostituite dalle parole: «per la durata in carica del/della Presidente della Provincia.» 2. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. La funzione di vice Segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore generale/vice direttrice generale e' assegnata a un direttore/una direttrice di Dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione o a un/una dirigente degli enti strumentali della Provincia o degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, o delle agenzie provinciali, su proposta del/della Presidente della Provincia, sentito/sentita rispettivamente il Segretario generale/la segretaria generale o il direttore generale/la direttrice generale.»