Art. 13 Albo dirigenti e aspiranti dirigenti 1. Nel testo in lingua tedesca della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'art. 14, al comma 1 dell'art. 15, ai commi 1 e 2 dell'art. 16, al comma 1 dell'art. 17, ai commi 4 e 7 dell'art. 20, al comma 3 dell'art. 21, al comma 2 dell'art. 23, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 25, nonche' nella rubrica dello stesso art. 25 la parola: «Führungskräfteanwärter» e' sostituita dalle parole: «Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Fürungskräfteanwärterinnen»; b) la rubrica dell'art. 15 e' cosi' sostituita: «Verzeichnis der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen». 2. Nel testo in lingua italiana della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «albo degli aspiranti dirigenti» sono sostituite dalle parole: «albo dirigenti e aspiranti dirigenti». 3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. Nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti sono altresi' iscritte le persone dichiarate idonee da un'apposita commissione a seguito di una selezione per una direzione di ripartizione effettuata previo avviso sull'albo online della Provincia. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di ripartizione, esse sono cancellate d'ufficio dall'albo.» 4. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' inserita la seguente lettera: «a-bis) gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con un'anzianita' di servizio di ruolo di almeno otto anni, nonche'». 5. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalita' delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e i requisiti professionali eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'art. 14, comma 4. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice d'ufficio, esse sono cancellate d'ufficio dall'albo.»