Art. 13 
 
                Albo dirigenti e aspiranti dirigenti 
 
  1. Nel testo in lingua tedesca della legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e  successive  modifiche,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 2 dell'art. 14, al comma 1 dell'art. 15, ai commi 1 e
2 dell'art. 16, al comma 1 dell'art. 17, ai commi 4 e 7 dell'art. 20,
al comma 3 dell'art. 21, al comma 2 dell'art. 23, ai commi 1, 2, 3, 4
e 6 dell'art. 25, nonche' nella  rubrica  dello  stesso  art.  25  la
parola:  «Führungskräfteanwärter»   e'   sostituita   dalle   parole:
«Führungskräfte                                                   und
Führungskräfteanwärter/Fürungskräfteanwärterinnen»; 
    b) la rubrica dell'art. 15 e' cosi' sostituita: «Verzeichnis  der
Führungskräfte                                                    und
Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen». 
  2. Nel testo in lingua italiana della legge provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «albo degli aspiranti
dirigenti» sono sostituite dalle parole: «albo dirigenti e  aspiranti
dirigenti». 
  3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile  1992,
n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «4. Nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti  sono
altresi'  iscritte  le  persone  dichiarate  idonee  da   un'apposita
commissione  a  seguito  di  una  selezione  per  una  direzione   di
ripartizione  effettuata  previo  avviso   sull'albo   online   della
Provincia. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette  persone
non sono nominate direttore/direttrice  di  ripartizione,  esse  sono
cancellate d'ufficio dall'albo.» 
  4. Dopo la  lettera  a)  del  comma  5  dell'art.  16  della  legge
provinciale 23  aprile  1992,  n.  10,  e  successive  modifiche,  e'
inserita la seguente lettera: 
  «a-bis) gli avvocati iscritti nell'elenco speciale  degli  avvocati
dipendenti di enti  pubblici  di  cui  all'art.  23  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, con un'anzianita'  di  servizio  di  ruolo  di
almeno otto anni, nonche'». 
  5. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 23 aprile  1992,
n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Nella sezione  B  dell'albo  dirigenti  e  aspiranti  dirigenti
vengono iscritte le persone  giudicate  idonee  ai  concorsi  indetti
dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi  nell'albo
online della Provincia. Il bando indica l'ufficio  da  ricoprire,  il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione,   le
modalita' delle prove di preselezione e di selezione,  il  titolo  di
studio  e  i  requisiti  professionali  eventualmente  richiesti  per
l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'art. 14, comma  4.  Se
entro due anni  dall'iscrizione  nell'albo  dette  persone  non  sono
nominate  direttore/direttrice  d'ufficio,   esse   sono   cancellate
d'ufficio dall'albo.»