Art. 14 Incarichi speciali e gestione di progetti 1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 17-bis (Incarichi speciali e gestione di progetti). - 1. Alle e ai dirigenti iscritti nell'albo di cui all'art. 15 possono essere affidati incarichi speciali per attivita' particolari, che comportano compiti di amministrazione attiva, per attivita' di consulenza, studi e lavori di ricerca, attivita' ispettive e di controllo, attivita' di natura tecnico-professionale o per altri progetti. 2. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono piu' dipartimenti, ripartizioni o uffici, possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale. 3. Le modalita' di affidamento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento di esecuzione.»