Art. 14 
 
              Incarichi speciali e gestione di progetti 
 
  1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 17-bis (Incarichi speciali e gestione di progetti). - 1. Alle
e ai dirigenti iscritti nell'albo di cui all'art. 15  possono  essere
affidati incarichi speciali per attivita' particolari, che comportano
compiti di amministrazione attiva, per attivita' di consulenza, studi
e lavori di ricerca, attivita' ispettive e di controllo, attivita' di
natura tecnico-professionale o per altri progetti. 
  2. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti  disponibili,  per  la
realizzazione  e  gestione  dei   progetti   che   coinvolgono   piu'
dipartimenti, ripartizioni o uffici, possono essere adottate, per  la
durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale. 
  3. Le modalita' di affidamento degli incarichi di cui ai commi 1  e
2 sono determinate con regolamento di esecuzione.»