Art. 15 
 
                      Organismo di valutazione 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della  legge  provinciale
23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
  «b) esprime un parere in merito alla  relazione  sulla  performance
delle strutture dell'amministrazione provinciale;»