Art. 16 Ambito di applicazione 1. Salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla base della stessa, le disposizioni della presente legge trovano applicazione per il personale della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, delle agenzie provinciali e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia. Per i comuni trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I.