Art. 16 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla
base della stessa,  le  disposizioni  della  presente  legge  trovano
applicazione per il personale della Provincia, degli enti strumentali
della  Provincia,  delle  agenzie  provinciali  e  degli  altri  enti
pubblici da essa  dipendenti  o  il  cui  ordinamento  rientra  nella
competenza legislativa propria o  delegata  della  Provincia.  Per  i
comuni trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I.