Art. 17 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La disposizione di cui all'art.  4-bis,  comma  1,  della  legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, come sostituito dall'art. 5  della
presente legge, si applica con effetto dalla  data  di  inizio  della
prossima legislatura provinciale.  Fino  a  tale  data  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma  1,
della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nel testo previgente. 
  2. Per i fini di cui all'art. 1, comma 3, e  all'art.  2  si  tiene
conto delle rispettive indennita' maturate alla data del 31  dicembre
2018.