Art. 17 Disposizioni transitorie 1. La disposizione di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, come sostituito dall'art. 5 della presente legge, si applica con effetto dalla data di inizio della prossima legislatura provinciale. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nel testo previgente. 2. Per i fini di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2 si tiene conto delle rispettive indennita' maturate alla data del 31 dicembre 2018.