Art. 18 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
esecuzione di cui all'art. 3, comma 4,  della  legge  provinciale  23
aprile 1992, n. 10, modificato dal comma 2 dell'art. 4 della presente
legge, sono abrogati il comma 1 dell'art.  9  e  l'allegato  A  della
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 
  2. I commi 1 e 2 dell'art. 16 e il comma 6 dell'art. 20 della legge
provinciale 23 aprile 1992,  n.  10,  e  successive  modifiche,  sono
abrogati.