Art. 18 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, modificato dal comma 2 dell'art. 4 della presente legge, sono abrogati il comma 1 dell'art. 9 e l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 2. I commi 1 e 2 dell'art. 16 e il comma 6 dell'art. 20 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.