Art. 2 Indennita' di coordinamento e indennita' per dirigenti sostituti 1. La trasformazione graduale in un assegno personale pensionabile dell'indennita' di coordinamento e dell'indennita' per dirigenti sostituti prevista dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati e' abrogata e cessa di produrre effetti dal 1° gennaio 2019. Sono fatti salvi gli effetti giuridici gia' prodotti e gli effetti economici gia' maturati a tale data, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 1 0, e dei predetti contratti collettivi.