Art. 2 
 
                     Indennita' di coordinamento 
                e indennita' per dirigenti sostituti 
 
  1. La trasformazione graduale in un assegno personale  pensionabile
dell'indennita' di  coordinamento  e  dell'indennita'  per  dirigenti
sostituti prevista dai contratti collettivi intercompartimentali,  di
comparto e decentrati e' abrogata e cessa di produrre effetti dal  1°
gennaio 2019. Sono fatti salvi gli effetti giuridici gia' prodotti  e
gli effetti economici gia' maturati  a  tale  data,  in  applicazione
dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 1  0,  e  dei
predetti contratti collettivi.