Art. 3 Pianificazione strategica 1. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «Pianificazione strategica». 2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e' cosi' sostituito: «2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilita' politica per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nelle materie di propria competenza; essi definiscono gli obiettivi e le priorita' nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, e' attuato dalle strutture amministrative. Alla fine dell'anno e' redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi. Piano e relazione sulla performance sono strumenti dell'amministrazione provinciale per una gestione efficace ed efficiente dell'attivita' amministrativa, orientata al risultato, e costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della performance. Il raggiungimento degli obiettivi e' inoltre il presupposto per l'erogazione degli elementi retributivi legati alla performance e per il riconoscimento della progressione economica ai e alle dirigenti e al personale ad essi assegnato.»