Art. 3 
 
                      Pianificazione strategica 
 
  1. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 23  aprile  1992,
n. 10, e successive modifiche, e' cosi'  sostituita:  «Pianificazione
strategica». 
  2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23  aprile  1992,
n. 10, e' cosi' sostituito: 
  «2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le  assessore
provinciali hanno la  responsabilita'  politica  per  lo  svolgimento
dell'attivita' amministrativa nelle materie  di  propria  competenza;
essi definiscono  gli  obiettivi  e  le  priorita'  nel  piano  della
performance  che,  previa  approvazione   da   parte   della   Giunta
provinciale, e' attuato dalle  strutture  amministrative.  Alla  fine
dell'anno e' redatta una relazione in merito al raggiungimento  degli
obiettivi.  Piano  e  relazione  sulla  performance  sono   strumenti
dell'amministrazione  provinciale  per  una  gestione   efficace   ed
efficiente dell'attivita' amministrativa, orientata al  risultato,  e
costituiscono la base per  la  misurazione  e  la  valutazione  della
performance.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  e'   inoltre   il
presupposto per l'erogazione degli elementi retributivi  legati  alla
performance e per il riconoscimento della progressione economica ai e
alle dirigenti e al personale ad essi assegnato.»