Art. 4 
 
             Articolazione della struttura dirigenziale 
 
  1. Le lettere d)  ed  e)  del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono cosi'
sostituite: 
    «d) ripartizioni; 
    e) uffici.» 
  2. Alla fine del comma 4 dell'art. 3  della  legge  provinciale  23
aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto  il  seguente
periodo: «Con tale regolamento e' anche determinato il  numero  delle
ripartizioni e degli uffici.». 
  3. Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 23  aprile  1992,
n. 10, e  successive  modifiche,  dopo  la  parola:  «delegare»  sono
inserite le parole: «, con provvedimento motivato,».