Art. 4 Articolazione della struttura dirigenziale 1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono cosi' sostituite: «d) ripartizioni; e) uffici.» 2. Alla fine del comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente periodo: «Con tale regolamento e' anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.». 3. Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: «delegare» sono inserite le parole: «, con provvedimento motivato,».