Art. 5 Direzione generale 1. Il comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Il direttore generale/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull'attivita' svolta.»