Art. 5 
 
                         Direzione generale 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4-bis della  legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1.  Il  direttore  generale/La  direttrice  generale  opera   alle
dipendenze funzionali del/della Presidente della  Provincia,  al/alla
quale relaziona periodicamente sull'attivita' svolta.»